L’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento per i figli
Collocazione prevalente e assegno di mantenimento
Nel diritto italiano, l’obbligo di mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori fin dalla nascita e perdura fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, ai sensi degli artt. 315-bis e 316-bis c.c., che impongono di contribuire in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro, anche casalingo.
Nei procedimenti di separazione, divorzio o regolamentazione dell’affidamento ex art. 337-bis c.c., l’art. 337-ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli “in misura proporzionale al proprio reddito” e, ove necessario, il giudice dispone un assegno periodico.
Quando il minore è prevalentemente collocato presso uno dei genitori (genitore collocatario), l’altro genitore adempie in parte in via diretta (quando il figlio è con lui) e, in parte, mediante un assegno di mantenimento versato al collocatario.
La quantificazione dell’assegno tiene conto di:
attuali esigenze del figlio (scolastiche, formative, sanitarie, sociali);
tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, poiché i figli di genitori separati non devono subire un ingiustificato abbassamento del loro standard di vita;
tempi di permanenza presso ciascun genitore;
risorse economiche di entrambi, valutate in concreto (redditi, patrimonio, effettiva capacità di lavoro);
valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In presenza di una collocazione prevalente, l’assegno è lo strumento ordinario con cui si assicura che il genitore non collocatario contribuisca in modo proporzionato alle spese per il minore e che questi mantenga, per quanto possibile, condizioni di vita analoghe a quelle anteriori alla separazione.
Collocazione paritaria e assegno di mantenimento (mantenimento diretto e assegno perequativo)
In regime di affidamento condiviso con collocazione paritaria (tempi di permanenza tendenzialmente equivalenti presso ciascun genitore), la forma principale di adempimento è il mantenimento diretto: ciascun genitore sostiene le spese ordinarie del minore quando questi è presso di lui (vitto, alloggio, spese quotidiane, parte delle spese scolastiche e ludico-sportive).
In questo contesto, l’assegno periodico non è dovuto automaticamente: il giudice deve verificare, in concreto, se il solo mantenimento diretto sia sufficiente a realizzare il principio di proporzionalità o se sia necessario prevedere un contributo economico aggiuntivo.
La giurisprudenza sottolinea che anche con tempi di permanenza analoghi il minore può subire un significativo squilibrio nelle condizioni di vita se esiste una disparità marcata di redditi tra i genitori.
Pertanto, è necessario procedere a una comparazione effettiva dei redditi, delle risorse patrimoniali e della capacità di lavoro di ciascun genitore, nonché dei compiti di cura concretamente svolti.
Se dall’analisi emerge che il genitore economicamente più debole, pur avendo tempi paritari, non è in grado di garantire al minore un livello di vita paragonabile a quello offerto dall’altro genitore, i tribunali possono disporre un assegno di mantenimento indiretto/perequativo: il genitore più abbiente versa un contributo periodico all’altro, allo scopo di:
garantire al minore uno standard di vita tendenzialmente omogeneo nelle due abitazioni;
preservare, per quanto possibile, il tenore di vita precedente la separazione;
evitare un ingiusto impoverimento del genitore economicamente più debole (spesso maggiormente impegnato nei compiti di cura) che si rifletterebbe sulla qualità della vita del figlio.
La Cassazione ha chiarito che la parità dei tempi non esclude la necessità di un assegno; ciò che rileva è la proporzionalità del contributo rispetto alle reali condizioni economiche e ai compiti di cura di ciascun genitore.
Assegno per il figlio maggiorenne
Il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente può continuare a beneficiare del mantenimento, purché la condizione di dipendenza non sia dovuta a inerzia o colpa e sia dimostrata la serietà del percorso di studi o di inserimento nel mondo del lavoro.
Il diritto all’assegno per il maggiorenne è regolato dal principio della domanda: la richiesta deve essere proposta dall’avente diritto (o, in determinati casi, dal genitore con cui convive) e il giudice applica i criteri di proporzionalità, comparazione dei redditi e tenore di vita anche in relazione all’età e al progetto di vita del figlio.
Il genitore onerato può chiedere la riduzione o cessazione dell’assegno dimostrando che il figlio ha raggiunto un’adeguata autosufficienza economica o che è stato posto nelle condizioni concrete di ottenerla senza che vi abbia provveduto.
Perché rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia
Di fronte alla complessità dei criteri normativi e giurisprudenziali in materia di mantenimento dei figli – soprattutto nei casi di collocazione prevalente o paritaria con forte disparità di redditi, e nelle situazioni che coinvolgono figli maggiorenni – è fondamentale rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia.
Il professionista:
analizza la situazione economica e patrimoniale dei genitori, ricostruendo in modo documentato redditi, patrimonio, oneri e spese;
valuta le esigenze attuali e prospettiche dei figli, e la misura in cui i compiti di cura incidono sul bilanciamento economico tra i genitori;
imposta correttamente le domande di riconoscimento, modifica o revoca dell’assegno, sia per i figli minori sia per i figli maggiorenni;
orienta strategie e accordi in linea con l’art. 337-ter c.c. e con gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione, riducendo il rischio di contenziosi successivi e di decisioni squilibrate.