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Assegno di mantenimento

Assegno di mantenimento

Cessazione della convivenza: tutele legali per conviventi registrati e non 

La fine di una convivenza — anche quando non formalizzata in un contratto — può dar luogo a conseguenze giuridiche rilevanti. La Legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. “Legge Cirinnà”) ha introdotto in Italia una disciplina organica delle convivenze di fatto, riconoscendo diritti e tutele sia ai conviventi che hanno stipulato un contratto di convivenza sia a quelli che vivono insieme senza alcuna formalizzazione. Conoscere le differenze tra le due situazioni è fondamentale per tutelare i propri interessi al momento della separazione. 

Convivenza di fatto: cosa dice la legge 

Sono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni, legate stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o unione civile (art. 1, comma 36, L. n. 76/2016). La convivenza viene certificata attraverso la dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e all’art. 13, lett. b), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. La registrazione anagrafica non è tuttavia elemento costitutivo della convivenza ai fini dell’accesso alle tutele legali, bensì mezzo di prova della stabile convivenza (art. 1, comma 37, L. n. 76/2016). 

Convivenza senza contratto: le tutele alla cessazione 

Anche in assenza di un contratto di convivenza, la Legge Cirinnà garantisce al convivente in stato di bisogno due tutele fondamentali alla cessazione del rapporto: 

  • Diritto agli alimenti (art. 1, comma 65, L. n. 76/2016): il giudice può stabilire il diritto del convivente di ricevere alimenti dall’ex partner qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono riconosciuti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, nella misura determinata ai sensi dell’art. 438, comma 2, c.c. È importante sottolineare che la legge non prevede un diritto al mantenimento — ben più ampio — ma solo il diritto agli alimenti, subordinato alla prova dello stato di bisogno. 
  • Diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza (art. 1, comma 42, L. n. 76/2016): in caso di morte del convivente proprietario dell’immobile, il convivente superstite ha il diritto di abitarvi per due anni, o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni. In presenza di figli minori o disabili conviventi, la durata minima è di tre anni. Si tratta di un diritto di natura obbligatoria, non opponibile ai terzi, distinto dal diritto reale di abitazione riconosciuto al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. 

Convivenza con contratto: maggiori tutele e procedure di scioglimento 

Il contratto di convivenza 

Il contratto di convivenza è un accordo tipico, a forma scritta obbligatoria a pena di nullità, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato (art. 1, comma 51, L. n. 76/2016). Il professionista ne certifica la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il contratto deve essere trasmesso, entro 10 giorni dalla stipula, al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione nei registri anagrafici, ai fini dell’opponibilità ai terzi (art. 1, comma 52, L. n. 76/2016). 

Il contratto può disciplinare (art. 1, comma 53, L. n. 76/2016): 

  • la residenza comune; 
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune; 
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni, con applicazione delle norme codicistiche previste per il matrimonio; 
  • le obbligazioni di natura economica. 

Non può essere sottoposto a condizione o termine (art. 1, comma 56, L. n. 76/2016). 

Lo scioglimento del contratto di convivenza 

Il contratto di convivenza si scioglie naturalmente con la cessazione della convivenza, ma può essere risolto anche per accordo delle parti o per recesso unilaterale, con le medesime forme previste per la stipula (atto pubblico o scrittura privata autenticata) (art. 1, comma 60, L. n. 76/2016). 

In caso di recesso unilaterale, il professionista è tenuto a notificarne copia all’altro convivente all’indirizzo risultante dal contratto. Qualora la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso — a pena di nullità — deve indicare un termine non inferiore a novanta giorni concesso all’altro convivente per lasciare l’abitazione (art. 1, comma 61, L. n. 76/2016). 

Se il contratto prevedeva la comunione dei beni, la sua risoluzione ne determina lo scioglimento, con applicazione, in quanto compatibili, delle norme codicistiche sulla divisione della comunione legale (art. 1, comma 60, L. n. 76/2016). Gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari restano di competenza del notaio. 

Partecipazione all’impresa del convivente (art. 230-ter c.c.) 

Al convivente di fatto che abbia prestato stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda, commisurata al lavoro prestato (art. 230-ter c.c., introdotto dall’art. 1, comma 46, L. n. 76/2016). Si segnala che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter c.c. nella parte in cui non riconosce al convivente di fatto la qualifica di “familiare” ai fini dell’impresa familiare ex art. 230-bis c.c., ampliando significativamente le tutele in tale ambito. 

Tabella comparativa: convivenza con e senza contratto 

Aspetto 

Senza contratto 

Con contratto 

Riconoscimento legale 

Convivenza di fatto (L. 76/2016) 

Contratto tipico registrato 

Diritto agli alimenti 

Sì, se in stato di bisogno 

Sì, se in stato di bisogno 

Regime patrimoniale 

Separazione de facto 

Comunione dei beni (se scelta) 

Procedura di cessazione 

Nessuna formalità 

Atto notarile o autenticato 

Recesso unilaterale 

Libero 

Con preavviso di 90 giorni (se casa del recedente) 

Opponibilità ai terzi 

No 

Sì (dopo iscrizione anagrafica) 

Casa familiare 

Diritto temporaneo (2-5 anni) 

Regolabile contrattualmente 

Perché affidarsi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia 

La disciplina delle convivenze di fatto presenta profili tecnici rilevanti e un sistema di tutele ancora in evoluzione, come dimostra il recente intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 148/2024). Un avvocato esperto in diritto di famiglia è in grado di: analizzare la specifica situazione del cliente, individuare i rimedi più efficaci, assistere nella redazione o nella risoluzione del contratto di convivenza, e tutelare i diritti patrimoniali in sede giudiziale o stragiudiziale.

Studio Legale Carnassale
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