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TUTELA
DEI SOGGETTI DEBOLI

TUTELA
DEI SOGGETTI DEBOLI

La nomina dell’amministratore di sostegno e la difficoltà del ruolo

La normativa sull’amministrazione di sostegno, rispondendo alle esigenze dichiarate nella nostra Costituzione e in accoglimento del principio dell’inclusione, rappresenta una nuova modalità di inquadramento della persona fragile e in particolare della persona disabile.

Questo istituto giuridico garantisce infatti sotto ogni aspetto la tutela della persona tramite un programma personale che sia funzionale agli interessi personali e patrimoniali del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

Oggi purtroppo i procedimenti aperti in tribunale non sempre riescono a tutelare il benessere dei beneficiari.

Il ruolo dell’amministratore di sostegno è complesso e impegnativo dal punto di vista burocratico ed inoltre spesso il giudice tutelare, che svolge una funzione di sorveglianza, non riesce a perseguire in modo precipuo il benessere del beneficiario a causa della grande mole di procedimenti in corso.

Per questo si rende necessario affidarsi ad un professionista che sappia indirizzare e guidare la persona fragile e i loro familiari in un sistema così complesso.

L’avvocato Carnassale vanta una lunga esperienza professionale nel settore e una conoscenza approfondita in merito ai diritti della persona anche nel settore socio-sanitario, avendo rivestito personalmente il ruolo di amministratore di sostegno (Ads) e avendo seguito diversi procedimenti in materia.

Lo Studio aiuta le persone fragili e i loro familiari a individuare e costruire un programma dettagliato da presentare in Tribunale per l’apertura del procedimento dell’amministrazione di sostegno e offre costante supporto e assistenza.

Nei casi più complessi e su richiesta del beneficiario o dei loro familiari, l’avv. Carnassale si rende disponibile a rivestire il ruolo di amministratore di sostegno.

Al centro di ogni valutazione e decisione viene sempre e unicamente posto il benessere della persona.

Il passaggio generazionale e la sua pianificazione (la legge sul dopo di noi)

La legge del 25 giugno 2016 n. 112, la c.d. legge sul “dopo di Noi”, mira a introdurre misure di assistenza, cura e protezione di persone con disabilità grave in modo da favorire il loro benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia.

Tale normativa è finalizzata ad evitare, se possibile, il ricorso all’assistenza di strutture sanitarie e a sostenere progetti di co-housing, cioè programmi residenziali in abitazioni o gruppi che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa di origine.

In questa legge il legislatore menziona per la prima volta il contratto di affidamento fiduciario che permette al fiduciante di destinare determinate risorse alla realizzazione di uno scopo stabilito tramite un programma appositamente previsto.

Il vantaggio di questo tipo di contratti è senza dubbio la previsione di un sistema fiscale agevolato.

Esistono poi altri contratti funzionali al passaggio generazionale che, pur se accomunati dal punto di vista dell’esenzione fiscale, presentano delle differenze.

Essi possono generare trasferimenti di proprietà a favore del beneficiario (come contratti a favore di terzi, tra cui anche le polizze di assicurazione), o possono produrre trasferimenti a soggetti differenti a tutela del beneficiario (come il trust), o altri ancora che non producono alcun tipo di trasferimento di proprietà (il caso del vincolo di destinazione previsto dall’art. 2645 ter c.c.).

Lo Studio Carnassale, grazie all’esperienza maturata nel settore, consiglia e assiste i familiari nella pianificazione del passaggio generazionale proponendo piani personalizzati al fine di supportare la persona disabile dopo la perdita del sostegno dei genitori.

Su richiesta dei familiari, l’avv. Carnassale è disponibile ad assumere direttamente l’incarico di trustee o di affidatario fiduciario.

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