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DIRITTO
DELLE SUCCESSIONI

DIRITTO
DELLE SUCCESSIONI

Accettazione e rinuncia all’eredità

La morte di una persona, momento in cui si apre la successione, comporta una serie di conseguenze relativamente ai rapporti giuridici del defunto. L’accettazione e la rinuncia sono le due opzioni che ha il designato alla successione, sia che si tratti di successione per testamento che per legge.

Con l’accettazione, che può essere espressa, tacita o ope legis, il chiamato all’eredità acquista la qualità di erede.

Esiste poi la possibilità di effettuare un’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, che permette di mantenere distinti i patrimoni del defunto e dell’erede. Tale tipo di accettazione risulta necessaria quando si ritiene che l’eredità possa essere costituita in gran parte da debiti e prevede la redazione di un inventario dei beni ereditati entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione beneficiata.

L’accettazione con beneficio di inventario è inoltre obbligatoria quando i chiamati alla successione sono minori o persone con ridotta capacità di agire (per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare), oppure qualora chiamati alla successione sono persone giuridiche (ad esclusione delle società), associazioni, fondazioni o enti non riconosciuti.

Prima che sia decorso il termine per accettare l’eredità il chiamato alla successione ha la possibilità di effettuare la rinuncia all’eredità.

In ogni caso la rinuncia non ha effetto su eventuali donazioni o legati fatti dal defunto che conservano la loro efficacia e possono essere trattenuti dal rinunciante.

Lo studio offre consulenza e assistenza nei procedimenti relativi alla destinazione di eredità consigliando precisamente, a seconda delle diverse situazioni, il miglior modo di agire al fine di risolvere le problematiche insorte avvalendosi di collaborazioni con tecnici, per perizie di stime immobiliari, e notai.

La dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio, di natura prevalentemente fiscale, con il quale si comunica all’Agenzia delle entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e per mezzo del quale si determinano le imposte dovute per la successione.

Sono tenuti a questa incombenza gli eredi, salvo dichiarazione di rinuncia all’eredità, i legatari, gli amministratori dell’eredità, i curatori dell’eredità giacente, gli esecutori testamentari e i trustee.

Lo studio oltre ad assistere il cliente riguardo a ogni aspetto burocratico conseguente all’apertura della successione, è competente anche nella redazione della dichiarazione di successione.

La pianificazione patrimoniale successoria e la tutela dei legittimari

Il diritto delle successioni è disciplinato in modo da coniugare la libertà del testatore di disporre dei suoi beni con le esigenze di tutela della famiglia.

A garanzia dei familiari esclusi per testamento (c.d. legittimari pretermessi) o lesi nelle loro quote di riserva (cioè nelle parti del patrimonio riservate ai familiari legittimari), anche attraverso donazioni, dirette o indirette, effettuate in vita dal de cuius, esiste infatti l’azione giudiziale di riduzione che permette di ridurre le disposizioni eccessive in modo da rispettare i diritti degli eredi legittimi.

Lo studio offre assistenza e consulenza sia a chi intenda redigere un testamento, attraverso una pianificazione patrimoniale successoria dettagliata che permetta di non superare la quota disponibile e quindi rispettare la quota di legittima degli eredi legittimari, che ai familiari del de cuius che intendano promuovere l’azione di riduzione o domandare giudizialmente lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni ereditari.

Il divieto di patti successori e gli istituti alternativi al testamento

Nel nostro ordinamento ogni atto dispositivo avente ad oggetto una successione non ancora aperta è considerato nullo. Infatti per il codice civile nessuno può disporre di diritti sulla propria futura successione e allo stesso modo nessuno può disporre di diritti che avrà solamente quando si aprirà un altrui successione.

L’unica eccezione prevista al divieto anzidetto è il cosiddetto patto di famiglia mediante il quale l’imprenditore, ancora in vita, trasferisce in tutto o in parte l’azienda o le quote societarie possedute ad uno o più discendenti andando a compensare in altra maniera i diritti degli altri legittimari (salvo loro rinuncia). Tale strumento, a differenza delle donazioni, ha come punti di forza l’esenzione dall’istituto della collazione e dall’azione di riduzione, cristallizzando così gli assetti e i valori al momento del patto stesso; inoltre presenta un trattamento fiscale di favore essendo il trasferimento di azienda e/o di partecipazioni sociali esente dall’imposta di successione e donazione.

Esistono poi altri istituti alternativi al testamento dove in particolare vengono in rilievo interessi e bisogni obiettivi, più che gli aspetti patrimoniali tradizionali. Tali istituti sono il contratto a favore di terzi, con la prestazione da eseguirsi dopo il decesso del soggetto promittente. Rientra nel contratto a favore di terzi anche l’assicurazione sulla vita, dove l’attribuzione del beneficio al terzo avviene sempre con atto inter vivos.

Altro istituto rilevante è il trust che realizza un fenomeno di separazione patrimoniale dei beni conferiti nel trust e attribuiti ad un soggetto terzo (il trustee) da ogni altro bene posseduto dal disponente; questi beni sono poi amministrati dal trustee nell’interesse del beneficiario indicato o per uno scopo prestabilito. Tale strumento, assai flessibile e dinamico, potrebbe combinarsi eventualmente anche con altri istituti giuridici, come il testamento o con delle polizze assicurative.

Infine esiste lo strumento del contratto di affidamento fiduciario, dove i beni vengono separati dal patrimonio dell’affidante e destinati tramite un programma a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari; l’attuazione del programma viene quindi attribuita ad un affidatario fiduciario che ne assume l’impegno.

Tutti gli istituti descritti presentano delle particolari agevolazioni fiscali.

Lo studio, considerata l’esperienza maturata nel settore, è in grado di offrire consulenza e assistenza qualificata ai propri assistiti.

Le eredità digitali

La successione mortis causa potrebbe comprendere oltre ai beni analogici, come beni mobili, immobili e crediti, anche beni digitali, che potrebbero essere a contenuto affettivo, quali foto e video, oppure a contenuto patrimoniale, come criptovalute, opere di ingegno digitale, programmi o token.

Tali beni digitali potrebbero dunque essere soggetti ad una valutazione economica e ciò potrebbe comportare delle difficoltà nella ricostruzione del patrimonio digitale.

Lo studio presta assistenza nella pianificazione della successione di beni analogici e digitali e nella ricostruzione del patrimonio digitale del de cuius tramite la collaborazione con esperti in questo ambito.

La successione internazionale

Si determina una successione internazionale qualora un soggetto defunto lasci beni siti in Italia insieme ad altri beni siti all’estero.

In questi casi la legge che regola la successione è quella dell’ordinamento in cui il defunto aveva la residenza abituale.

Tuttavia un soggetto avente un patrimonio dislocato all’interno di diversi ordinamenti giuridici ha la possibilità di determinare in anticipo quale sarà la legge applicabile alla propria successione.

Per gli eredi, ma anche per gli esecutori testamentari o per gli amministratori di eredità, il regolamento U.E. n. 650/2012 ha introdotto inoltre il certificato successorio europeo (CSE) al fine di far valere all’interno di ogni Stato membro dell’Unione europea la loro qualità, i loro diritti e/o poteri senza la necessità di attivare altri procedimenti all’estero.

Lo studio assiste e consiglia in maniera precisa sia i soggetti che vogliano regolamentare la loro successione internazionale sia coloro ai quali si devolve un’eredità che presenti elementi transfrontalieri.

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