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I MINORI E LA GENITORIALITA’

I MINORI E LA GENITORIALITA’

Lo stato di figlio: riconoscimento, attribuzione e impugnazione dello status

Lo studio presta assistenza nella procedura volta al riconoscimento nel nostro ordinamento dei figli nati all’estero anche tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Inoltre, lo studio garantisce assistenza nell’ambito delle azioni relative allo status di figlio: sia in merito alle procedure relative all’attribuzione dello status, che in quelle volte a rimuovere lo status di figlio.

In entrambi i casi è possibile attivarsi sia riguardo ai figli nati all’interno del matrimonio che per quelli nati fuori del matrimonio.

Il curatore speciale – l’avvocato del minore

Tra le garanzie per i minorenni il nostro ordinamento prevede, qualora il procedimento verta anche sui diritti dei minori, la nomina obbligatoria della figura del curatore speciale del minore.

Infatti, al fianco degli avvocati dei genitori, a garanzia del primario interesse del minore e del principio costituzionale del contraddittorio, entra nel processo anche l’avvocato del minore, cioè il curatore speciale.

L’avvocato Carnassale, specializzato in diritto dei minorenni, vanta una considerevole esperienza in materia e conoscendo perfettamente i protocolli elaborati dalle diverse istituzioni per garantire il diritto all’ascolto dei minorenni nel procedimento, ricopre in maniera impeccabile il ruolo di curatore speciale favorendo in ogni situazione il principio guida del superiore interesse del minore.

I procedimenti sulla responsabilità genitoriale

Lo studio offre assistenza nei procedimenti de potestate, cioè in ogni procedimento volto a limitare o a dichiarare la decadenza da parte dei genitori della responsabilità genitoriale, nella quale rientrano sia profili personali che patrimoniali, nei confronti dei figli.

A seconda dei casi, al fine di mantenere intatta la responsabilità genitoriale, viene consigliato al cliente l’approccio più idoneo sia nei confronti del tribunale che degli operatori tecnico-professionali intervenuti (consigliando anche i comportamenti più idonei da attuare nei confronti sia dei figli che dei servizi sociali).

Infine viene consigliato come agire in caso di contrasti tra i genitori nell’esercizio delle funzioni genitoriali, per le scelte riguardanti i profili personali del figlio (ad esempio relativamente all’istruzione scolastica, all’educazione religiosa o per eventuali trattamenti sanitari) o per i casi di responsabilità patrimoniale dovuta al dovere educativo e all’obbligo di vigilanza in capo ai genitori (ad esempio nei casi di bullismo o di cyberbullismo).

Le famiglie ricomposte e il genitore sociale

Nel nostro ordinamento trova ormai riconoscimento il ruolo del cosiddetto genitore sociale, cioè di colui che essendo coniuge unito civilmente o partner convivente del genitore legale, riveste di fatto un vero e proprio ruolo genitoriale, essendo tale rapporto sovrapponibile, per qualità e intensità, a quello di un genitore legale.

Al genitore sociale, anche in caso di separazione dal genitore legale, è quindi riconosciuto un diritto alla conservazione dei rapporti significativi con il minore (come il diritto di visita) facendo sorgere in caso contrario profili risarcitori dovuti alla lesione o alla perdita del rapporto parentale seppur di fatto.

Inoltre per il genitore sociale è possibile, qualora il coniuge, l’unito civilmente o il partner sia rimasto l’unico genitore con l’esercizio della responsabilità genitoriale, formalizzare tale rapporto procedendo all’adozione del minore.

Il procedimento di adozione dei minorenni

Lo studio offre consulenza e assistenza a coloro che vogliano intraprendere un procedimento di adozione nazionale o internazionale, nonché relativamente al riconoscimento in Italia di un provvedimento estero di adozione.

Il nostro ordinamento prevede sia l’adozione piena di un minore in stato di abbandono sia l’adozione in casi particolari prevista per i cosiddetti genitori sociali (anche per figli nati attraverso tecniche procreative effettuate all’estero).

Recente novità riguarda la famiglia affidataria, per la quale, a tutela della continuità affettiva del bambino, è prevista la possibilità di adottare il bambino loro affidato qualora quest’ultimo non possa far rientro presso la famiglia di origine e si apra dunque per lui il procedimento di adozione.

Infine è oggi previsto, tramite apposito procedimento, il diritto del minore adottato alla conoscenza delle proprie origini, diritto che dovrà però contemperarsi con il diritto della madre a rimanere eventualmente anonima.

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