Skip to content

Il diritto dei nonni

Il diritto dei nonni

Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti

Il riconoscimento del diritto degli ascendenti

Nell’ambito familiare, i rapporti tra nonni e nipoti rivestono una rilevante importanza affettiva e sociale. Il nostro ordinamento riconosce espressamente agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, anche in presenza di una crisi o di una rottura del nucleo familiare originario.

Tale diritto trova il suo principale fondamento nell’art. 317-bis c.c., secondo cui «gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni». La disposizione deve essere letta in stretta connessione con il principio del superiore interesse del minore, richiamato, tra gli altri, dagli artt. 315-bis e 337-ter c.c., nonché con la tutela della vita familiare garantita dall’art. 8 CEDU.

Il diritto degli ascendenti, tuttavia, non ha carattere assoluto o incondizionato. Il suo esercizio è sempre subordinato alla verifica della compatibilità della frequentazione con l’interesse del minore, che costituisce il criterio prioritario cui deve attenersi il giudice.

Il ruolo del giudice e il superiore interesse del minore

La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che il diritto degli ascendenti deve essere valutato alla luce dell’interesse del minore. In particolare, con l’ordinanza n. 34566 del 2022, depositata il 23 novembre 2022, la Corte ha ribadito che il rapporto tra nonni e nipoti deve essere tutelato nella misura in cui risulti funzionale al benessere del minore.

Ne consegue che non sussiste un diritto assoluto dei nonni alla frequentazione dei nipoti. Sebbene la relazione con gli ascendenti possa rappresentare un importante fattore di stabilità affettiva e contribuire alla crescita equilibrata del minore, il giudice è chiamato a verificare, in concreto, se tale rapporto sia effettivamente conforme al suo interesse.

Pertanto, in presenza di situazioni di forte conflittualità familiare o di circostanze idonee a provocare nel minore turbamento o disagio, il giudice può limitare o anche escludere la frequentazione. In tal senso, la recente giurisprudenza di merito ha affermato che, qualora il rapporto con i nonni si traduca in una fonte di turbamento e di disequilibrio affettivo, nel bilanciamento tra i diritti coinvolti, entrambi meritevoli di tutela, il diritto degli ascendenti è destinato a soccombere rispetto al superiore interesse del minore (Tribunale per i Minorenni di Napoli, sent. 4 aprile 2025).

La tutela giudiziale del rapporto tra nonni e nipoti

La legge prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria qualora si verifichi un concreto ostacolo alla relazione tra gli ascendenti e i nipoti. Gli stessi nonni possono rivolgersi al tribunale affinché venga adottato un provvedimento volto a garantire la possibilità di mantenere rapporti significativi con i minori.

Tale esigenza può assumere particolare rilievo in occasione della separazione o del divorzio dei genitori, oppure quando il minore sia affidato in via esclusiva a uno dei genitori. In tali situazioni, infatti, la crisi della coppia genitoriale può incidere anche sui rapporti tra il minore e la famiglia allargata, determinando, talvolta, una compromissione dei rapporti con gli ascendenti.

La giurisprudenza ha riconosciuto il valore della relazione tra nonni e nipoti, evidenziando come gli ascendenti possano costituire per il minore figure di riferimento stabili e affettivamente significative. L’interruzione ingiustificata di tale rapporto può, pertanto, incidere negativamente sull’equilibrio e sul benessere del minore.

Il diritto autonomo degli ascendenti

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti costituisce, dunque, un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto dei genitori. La sua tutela può essere fatta valere direttamente dagli ascendenti quando la relazione con il minore venga illegittimamente impedita o compromessa.

Gli ascendenti possono inoltre intervenire nel giudizio già instaurato tra i genitori, ad esempio nell’ambito dei procedimenti di separazione o divorzio, qualora siano coinvolte questioni riguardanti la possibilità di mantenere rapporti con i nipoti.

Anche in tale ipotesi, tuttavia, la decisione del giudice non potrà prescindere dalla verifica dell’effettiva rispondenza della frequentazione al superiore interesse del minore.

La frequentazione anche in assenza dei genitori

Significativa, in questo contesto, è anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha ritenuto funzionale all’interesse dei minori la frequentazione con gli ascendenti, riconoscendo ai nonni il diritto di vedere i nipoti anche senza la presenza dei genitori (Cass. civ., sez. I, ord. 13 marzo 2025, n. 6658).

La pronuncia conferma che il rapporto tra nonni e nipoti costituisce una relazione autonoma e meritevole di tutela e che le concrete modalità della frequentazione devono essere determinate in funzione delle esigenze del minore, senza che la presenza del genitore costituisca necessariamente una condizione per l’esercizio del rapporto con gli ascendenti.

Perché affidarsi ad un avvocato esperto

Affidarsi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia e nei rapporti tra ascendenti e nipoti consente di:

  • valutare correttamente se vi siano i presupposti per un ricorso ex art. 317-bis c.c.;

  • impostare strategie che mettano al centro l’interesse del minore, limitando la conflittualità familiare;

  • interagire efficacemente con il tribunale ed eventualmente con i servizi sociali;

  • ottenere provvedimenti chiari su incontri, visite e modalità di frequentazione.

Una consulenza qualificata permette agli ascendenti di far valere i propri diritti in modo competente e responsabile, aumentando le probabilità di ricostruire e consolidare il legame affettivo con i nipoti nel rispetto della loro serenità e del quadro normativo vigente.

Studio Legale Carnassale
Politica privacy

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad utilizzare il nostro sito web. Leggi testo Privacy e Cookie