Assegno divorzile
Assegno divorzile
Assegno divorzile: cos'è, quando spetta e come si calcola
Assegno divorzile: cos’è, quando spetta e come si calcola
L’assegno divorzile è il contributo economico periodico che il Tribunale può disporre a carico di uno degli ex coniugi a favore dell’altro al momento del divorzio.
Disciplinato dall’art. 5 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (“Legge sul divorzio”), rappresenta uno degli aspetti più delicati e dibattuti dell’intero procedimento di scioglimento del matrimonio.
Quando spetta l’assegno divorzile: il presupposto dello squilibrio economico
Il diritto all’assegno divorzile sorge quando l’ex coniuge richiedente non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (art. 5, co. 6, L. 898/1970).
Condizione imprescindibile è l’esistenza di un significativo squilibrio economico-patrimoniale e reddituale tra i due ex coniugi: in assenza di tale squilibrio il Tribunale non procede alla valutazione dei criteri successivi.
Non si tratta, quindi, di un diritto automatico, ma di una tutela subordinata all’accertamento concreto della situazione economica di entrambe le parti.
Le finalità dell’assegno: funzione assistenziale, compensativa e perequativa
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha definitivamente chiarito che l’assegno divorzile ha una natura composita, che può comprendere tre diverse funzioni:
Funzione assistenziale: garantisce all’ex coniuge privo di mezzi adeguati il sostegno economico necessario, fondata sul principio costituzionale di solidarietà post-coniugale.
Funzione compensativa: riconosce e compensa i sacrifici e le rinunce professionali o reddituali effettuate dal coniuge più debole in conseguenza delle scelte di vita condivise durante il matrimonio (cura dei figli, gestione della casa, supporto alla carriera dell’altro).
Funzione perequativa: mira a sanare le disuguaglianze reddituali generate dalle scelte comuni compiute in costanza di matrimonio.
Queste tre funzioni coesistono e devono essere valutate unitariamente dal giudice in un unico processo di accertamento.
A differenza dell’assegno di mantenimento previsto in sede di separazione — che ha lo scopo di preservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio — l’assegno divorzile prescinde dal mantenimento di tale standard, poiché il vincolo matrimoniale è ormai definitivamente sciolto.
I criteri di quantificazione
Il Tribunale determina l’an (se spetta) e il quantum (l’importo) dell’assegno tenendo conto dei seguenti criteri, da valutarsi complessivamente e in rapporto alla durata del matrimonio (art. 5, co. 6, L. 898/1970):
le condizioni economiche e patrimoniali di entrambi i coniugi;
le ragioni della decisione di divorziare;
il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare;
il contributo alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro;
il reddito di entrambi gli ex coniugi.
Entrambe le parti sono tenute a depositare in udienza le dichiarazioni dei redditi e la documentazione relativa al patrimonio personale e comune.
In caso di contestazioni, il Tribunale può disporre indagini approfondite, avvalendosi anche della polizia tributaria.
Adeguamento automatico e corresponsione in unica soluzione
La sentenza che dispone l’assegno divorzile deve stabilire un criterio di adeguamento automatico dell’importo, con riferimento almeno agli indici di svalutazione monetaria (art. 5, co. 7, L. 898/1970).
Il Tribunale può eccezionalmente escludere tale meccanismo con motivazione specifica, in caso di palese iniquità.
Su accordo delle parti, e previa valutazione di equità da parte del Tribunale, la corresponsione può avvenire in un’unica soluzione (una tantum, ex art. 6 L. 898/1970): in questo caso non è più proponibile alcuna successiva domanda di contenuto economico, rendendo la definizione del rapporto patrimoniale definitiva e non modificabile.
Quando cessa l’assegno divorzile
L’obbligo di corrispondere l’assegno cessa automaticamente nei seguenti casi (art. 5, co. 10, L. 898/1970):
Nuovo matrimonio dell’ex coniuge beneficiario.
Nuova convivenza stabile: la giurisprudenza ha precisato che una nuova convivenza more uxorio non determina automaticamente la revoca dell’assegno, ma può escluderne la componente assistenziale qualora emerga una nuova autosufficienza economica effettiva, con un livello di vita adeguato; restano invece intatte le componenti compensativa e perequativa.
La revisione dell’assegno
L’assegno divorzile non è immutabile.
Qualora sopravvengano giustificati motivi successivi alla sentenza di divorzio, ciascuna delle parti può chiedere al Tribunale la revisione della misura e delle modalità di corresponsione (art. 9, L. 898/1970).
Rientrano tra i “giustificati motivi” rilevanti le variazioni significative delle condizioni economiche di una delle parti, la perdita del lavoro, l’acquisizione di nuovi redditi o patrimoni, nonché le modifiche del contesto familiare.
Diritti successori dell’ex coniuge beneficiario
Il coniuge divorziato titolare dell’assegno divorzile conserva alcuni diritti di natura previdenziale e successoria.
In caso di morte dell’ex coniuge obbligato, ove non esista un coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità, il beneficiario dell’assegno può avere diritto alla pensione di reversibilità stessa (art. 9, co. 2, L. 898/1970).
Qualora concorra con un coniuge superstite, il Tribunale ripartisce la quota proporzionalmente, tenendo conto della durata del rispettivo rapporto matrimoniale.
Inoltre, in caso di decesso dell’obbligato e di persistente stato di bisogno del beneficiario, il Tribunale può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità (art. 9-bis, L. 898/1970).
Perché affidarsi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia
La determinazione dell’assegno divorzile richiede un’analisi giuridica e patrimoniale accurata, che tenga conto di tutte le funzioni dell’istituto e dei criteri normativi.
Un avvocato specializzato in diritto di famiglia è in grado di valutare l’an e il quantum dell’assegno, raccogliere e valorizzare la documentazione più efficace e tutelare pienamente i diritti del cliente — sia che si tratti del coniuge richiedente sia di quello obbligato.