divorzio congiunto
e divorzio giudiziale
divorzio congiunto
e divorzio giudiziale
Divorzio in Italia: guida completa tra divorzio congiunto e divorzio giudiziale
Inquadramento normativo
Il divorzio in Italia — tecnicamente “scioglimento del matrimonio” o “cessazione degli effetti civili del matrimonio” per le unioni religiose trascritte — è disciplinato dalla Legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Il matrimonio si scioglie nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (art. 149 c.c.), e il divorzio ne costituisce la principale causa di scioglimento tra viventi.
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha introdotto nel Codice di procedura civile il Titolo IV-bis, innovando profondamente il rito dei procedimenti di famiglia.
Divorzio congiunto: cos’è e come funziona
Il divorzio congiunto (o “su domanda congiunta”) si configura quando i coniugi raggiungono un accordo sullo scioglimento del matrimonio e sulle relative condizioni, inclusi l’affidamento dei figli, il mantenimento e la divisione dei beni.
Dal punto di vista processuale, la domanda congiunta si propone con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altra parte.
Il ricorso deve essere sottoscritto anche dalle parti e contenere le indicazioni sulle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio, le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
All’udienza, il giudice — sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi — rimette la causa in decisione; il Collegio provvede con sentenza che omologa o prende atto degli accordi (art. 473-bis.51 c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. Riforma Cartabia).
Il D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, ha affiancato a questa via due procedure stragiudiziali:
Negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014): i coniugi, ciascuno assistito da almeno un avvocato, concludono un accordo consensuale. In assenza di figli minori o non autosufficienti, l’accordo è trasmesso al Procuratore della Repubblica per il semplice nullaosta; in presenza di tali figli, è necessaria invece una vera e propria autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica. Questa procedura consente di evitare l’udienza in aula, riduce significativamente i tempi e i costi del procedimento e garantisce comunque la tutela legale di entrambe le parti.
Accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile (art. 12 D.L. 132/2014): i coniugi compaiono davanti al Sindaco del Comune, con assistenza legale facoltativa, per concordare lo scioglimento. La procedura è preclusa in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e non ammette patti di trasferimento patrimoniale. L’accordo acquista efficacia solo dopo la conferma entro trenta giorni dalla prima comparizione.
Vantaggi del divorzio congiunto: tempi ridotti, costi contenuti, minore conflittualità, possibilità di regolamentare autonomamente i rapporti economici.
Svantaggi: presuppone piena concordia tra i coniugi su tutti i punti essenziali; la procedura davanti all’ufficiale di stato civile non ammette accordi patrimoniali di trasferimento.
Divorzio giudiziale (contenzioso): cos’è e come funziona
Il divorzio giudiziale si instaura quando i coniugi non riescono a raggiungere un accordo.
Un coniuge propone ricorso al Tribunale competente (per l’ultima residenza comune, o il luogo di residenza del coniuge convenuto) e si instaura un procedimento contenzioso.
Alla prima udienza il Giudice tenta la conciliazione tra i coniugi e — qualora la conciliazione non riesca — adotta i provvedimenti provvisori e urgenti nell’interesse dei figli e dei coniugi.
La causa prosegue poi nella fase istruttoria. Il processo si conclude con sentenza costitutiva di scioglimento del matrimonio, che definisce anche le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli e assegno divorzile.
Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), è oggi possibile cumulare nello stesso procedimento le domande di separazione e di divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c.), con significativa riduzione dei tempi complessivi.
Vantaggi del divorzio giudiziale: tutela il coniuge più debole; il giudice può disporre d’ufficio mezzi istruttori e ascoltare i figli minori; garantisce il controllo giurisdizionale sulle condizioni.
Svantaggi: tempi più lunghi, costi più elevati, elevata conflittualità.
La separazione come presupposto: quando non è necessaria
La regola generale impone che il divorzio sia preceduto da un periodo di separazione (12 mesi per la separazione giudiziale, 6 mesi per quella consensuale).
Tuttavia, la legge prevede ipotesi in cui si può procedere direttamente al divorzio senza previa separazione, tra cui: condanna dell’altro coniuge all’ergastolo o a pena superiore a 15 anni; condanne per determinati reati gravi (omicidio di un figlio, reati sessuali, maltrattamenti reiterati); matrimonio non consumato; rettificazione di attribuzione di sesso (L. 164/1982); nuovo matrimonio o annullamento ottenuto all’estero dal coniuge straniero.
Implicazioni legali principali
Lo scioglimento del matrimonio produce effetti rilevanti: cessa la comunione legale dei beni (art. 191 c.c.), si estinguono i diritti successori tra gli ex coniugi, e — ricorrendone i presupposti — sorge l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile ex art. 5 L. 898/1970.
La responsabilità genitoriale sui figli rimane congiunta, salvo diversa disposizione del giudice.
Perché affidarsi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia
Le procedure di divorzio, anche quando fondate su un accordo tra i coniugi, richiedono una valutazione attenta delle conseguenze personali, economiche e patrimoniali.
Intese definite senza un’adeguata assistenza possono risultare incomplete o squilibrate e generare successive controversie.
Un avvocato specializzato in diritto di famiglia affianca il cliente nell’individuazione della soluzione più idonea, tutelandone gli interessi, i diritti patrimoniali e, quando vi sono figli, il loro interesse superiore.
Nella negoziazione assistita la presenza del difensore è centrale: consente di costruire accordi consapevoli, sostenibili e conformi alla legge, favorendo al contempo un confronto ordinato tra le parti.