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Modifica condizioni
separazione e divorzio

Modifica condizioni
separazione e divorzio

Modifica delle condizioni di separazione e divorzio: quando e come è possibile

Quando è possibile modificare le condizioni

Le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio non sono immutabili.

La loro revisione presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi rispetto alla sentenza o all’accordo originario, secondo quanto previsto dall’art. 9 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 e dall’art. 473-bis.51 c.p.c.

Occorre quindi dimostrare un cambiamento concreto, rilevante e successivo alla regolamentazione iniziale, idoneo a incidere sull’equilibrio tra le parti o sugli interessi dei figli.

Tra le circostanze che più frequentemente possono giustificare una modifica rientrano:

  • una variazione significativa dei redditi di uno o di entrambi gli ex coniugi;

  • una nuova convivenza o un nuovo matrimonio di uno degli ex coniugi;

  • il mutamento delle esigenze dei figli, legato all’età, agli studi o a condizioni di salute;

  • il trasferimento di residenza di uno dei genitori;

  • la perdita del lavoro o una sopravvenuta incapacità lavorativa;

  • variazione delle condizioni di salute di una delle parti.

Cosa può essere modificato

La revisione può riguardare i diversi aspetti economici e personali disciplinati negli accordi o nei provvedimenti di separazione e divorzio.

In particolare, può incidere sull’assegno divorzile o di mantenimento, sul contributo destinato ai figli, sulle modalità di affidamento e collocamento della prole e sul diritto di assegnazione o godimento della casa familiare.

Ogni modifica deve essere proporzionata alle nuove circostanze e, quando sono coinvolti figli minori o non autosufficienti, deve essere orientata alla tutela prioritaria del loro interesse.

I percorsi disponibili: tre strade

Domanda congiunta al Tribunale

Ai sensi dell’art. 473-bis.51 c.p.c., gli ex coniugi possono presentare al Tribunale una domanda congiunta di modifica delle condizioni.

Il ricorso espone le nuove intese e le ragioni che le giustificano. Il Tribunale, in composizione collegiale, verifica la regolarità della domanda e provvede con sentenza, recependo gli accordi; in presenza di figli, accerta inoltre che le pattuizioni non siano in contrasto con i loro interessi.

Negoziazione assistita

L’art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, consente agli ex coniugi di raggiungere un accordo stragiudiziale con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.

In assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica per il nullaosta.

In presenza di tali figli, è invece necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, rilasciata quando l’accordo risponde al loro interesse.

L’accordo autorizzato o munito di nullaosta produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali.

Ricorso giudiziale unilaterale

Quando manca un’intesa, uno solo degli ex coniugi può proporre ricorso al Tribunale.

Si instaura in tal caso un vero e proprio procedimento contenzioso, comprensivo di una fase istruttoria in cui ciascuna parte può articolare richieste di prova.

In presenza di esigenze immediate, il Tribunale può adottare provvedimenti provvisori e urgenti, in attesa della decisione definitiva.

Perché affidarsi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia

La modifica delle condizioni di separazione o divorzio richiede una valutazione attenta dei fatti sopravvenuti, della documentazione disponibile e delle conseguenze economiche e familiari della nuova disciplina.

Un avvocato specializzato in diritto di famiglia può verificare la sussistenza dei giustificati motivi, individuare il percorso più adeguato, tutelare i diritti dei figli e predisporre accordi o atti difensivi giuridicamente solidi.

Studio Legale Carnassale
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