Scioglimento dell'Unione Civile
Scioglimento dell'Unione Civile
Scioglimento dell'Unione Civile: Procedure, Diritti e Tutele Legali
Che cos’è lo scioglimento dell’unione civile
L’unione civile tra persone dello stesso sesso, istituita dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, può essere sciolta con effetti analoghi al divorzio.
A differenza del matrimonio, l’unione civile non prevede l’istituto della separazione legale come fase obbligatoria e prodromica: le parti possono accedere direttamente allo scioglimento del vincolo, rendendo la procedura strutturalmente più snella.
La manifestazione di volontà: il punto di partenza
Il primo passo è la manifestazione di volontà di scioglimento resa davanti all’ufficiale dello stato civile (art. 1, comma 24, L. 76/2016).
Tale dichiarazione può essere resa anche da una sola parte: in questo caso, chi intende sciogliere l’unione deve previamente comunicare la propria intenzione all’altra parte tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza anagrafica.
La manifestazione di volontà non ha di per sé effetti dissolutivi: rappresenta una condizione necessaria, cui deve seguire il decorso di un termine non inferiore a tre mesi, prima che possa essere presentata al Tribunale la domanda di scioglimento.
Le tre vie per sciogliere l’unione civile
Una volta decorso il termine di tre mesi, le parti possono scegliere tra tre percorsi alternativi:
Procedimento giudiziale congiunto: entrambe le parti presentano ricorso congiunto al Tribunale ai sensi dell’art. 473-bis.51 c.p.c. Il Collegio, sentite le parti e verificata l’assenza di volontà di riconciliazione, provvede con sentenza che omologa o prende atto degli accordi. In presenza di accordi contrastanti con gli interessi dei figli, il Tribunale indica le modifiche necessarie.
Procedimento giudiziale contenzioso: in assenza di accordo, una sola parte deposita ricorso al Tribunale competente ai sensi degli artt. 473-bis.47 ss. c.p.c. Si instaura un procedimento contenzioso con fase istruttoria; in presenza di esigenze urgenti, il giudice può adottare provvedimenti temporanei con ordinanza (art. 473-bis.22 c.p.c.), costituenti titolo esecutivo.
Negoziazione assistita o accordo davanti all’ufficiale di stato civile: ai sensi dell’art. 1, comma 25, L. 76/2016, le parti possono avvalersi della negoziazione assistita da avvocati (art. 6 D.L. 132/2014) ovvero — in assenza di figli minori o non autosufficienti e senza patti di trasferimento patrimoniale — raggiungere un accordo direttamente davanti all’ufficiale di stato civile, con riduzione di tempi e costi.
Diritti patrimoniali ed economici
Con lo scioglimento dell’unione civile cessano automaticamente la comunione legale dei beni (art. 191 c.c., applicabile per rinvio ex art. 1, comma 13, L. 76/2016) e i diritti successori reciproci.
Ricorrendone i presupposti, il Tribunale può riconoscere in favore della parte più debole un assegno periodico — assimilabile per natura e criteri all’assegno divorzile — parametrato allo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti, al contributo fornito alla vita comune, alla durata dell’unione e alle aspettative professionali sacrificate (in applicazione dei criteri elaborati da Cass. SS.UU. n. 18287/2018).
L’obbligo di corrispondere l’assegno cessa se il beneficiario contrae matrimonio o unione civile con altra persona.
Perché affidarsi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia
Lo scioglimento dell’unione civile implica scelte rilevanti sul piano patrimoniale, economico e personale.
Un avvocato specializzato in diritto di famiglia accompagna il cliente nella scelta del percorso più adatto, tutela i suoi diritti nelle trattative, redige o verifica gli accordi e presidia ogni fase del procedimento — dalla manifestazione di volontà iniziale fino alla sentenza o all’accordo definitivo.