Convivenza di fatto
Convivenza di fatto
Convivenza di fatto: requisiti, registrazione e diritti dei conviventi
La convivenza di fatto consente a due persone maggiorenni che vivono stabilmente insieme di ottenere un riconoscimento giuridico e di accedere a specifiche tutele.
La disciplina è contenuta nella Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà): conoscere requisiti e procedura di registrazione della convivenza è essenziale per gestire correttamente i rapporti con Comune, strutture sanitarie e terzi.
Che cos’è la convivenza di fatto?
Ai sensi dell’art. 1, comma 36, della L. n. 76/2016, i conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che coabitano e condividono un progetto di vita comune.
La disciplina riguarda sia le coppie eterosessuali sia le coppie dello stesso sesso.
Chi può registrare la convivenza? Requisiti soggettivi
Per presentare la dichiarazione di convivenza di fatto, entrambi i partner devono:
essere maggiorenni;
coabitare nella medesima residenza anagrafica e avere un legame affettivo stabile;
non essere sposati né uniti civilmente con altre persone;
non essere parenti o affini in linea retta;
non essere già vincolati da un contratto di convivenza con terzi.
Come si registra la convivenza?
La registrazione della convivenza avviene mediante dichiarazione anagrafica presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.
I partner possono rendere la dichiarazione secondo le modalità previste dal Comune, anche utilizzando la modulistica disponibile online. Il riferimento è il D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente).
L’iscrizione anagrafica ha valore probatorio e non costitutivo: i diritti derivano dalla stabile convivenza di fatto, mentre la registrazione rende più agevole dimostrarla nei rapporti con pubbliche amministrazioni, strutture sanitarie e altri soggetti.
È quindi opportuno verificare che dati anagrafici e residenza comune siano aggiornati.
Quali diritti riconosce la legge ai conviventi?
La Legge Cirinnà attribuisce ai conviventi di fatto tutele concrete, da valutare caso per caso. Tra le principali:
diritti di visita, assistenza e informazione nelle strutture sanitarie, nonché possibilità di designare il partner per decisioni in caso di incapacità;
possibile nomina del convivente quale amministratore di sostegno;
tutela risarcitoria in caso di lesione o morte del partner causata da fatto illecito di terzi;
partecipazione all’impresa familiare: l’art. 230-ter c.c. riconosce al convivente che presta stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro una partecipazione agli utili e agli incrementi;
specifiche tutele relative all’abitazione comune nei casi previsti dalla legge.
Il contratto di convivenza
I conviventi possono anche stipulare un contratto di convivenza per regolare determinati aspetti della vita comune.
Si tratta di uno strumento distinto dalla registrazione anagrafica, oggetto di un approfondimento dedicato.
Perché affidarsi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia
I diritti riconosciuti dalla Legge Cirinnà non operano automaticamente in ogni contesto e la sola registrazione anagrafica lascia aperte importanti lacune di tutela — in particolare sul piano successorio, patrimoniale e sanitario.
Un avvocato specializzato in diritto di famiglia è in grado di individuare tali lacune, valutare l’opportunità di stipulare un contratto di convivenza e redigerne le clausole in modo calibrato sulla specifica situazione della coppia.
Intervenire con anticipo, prima che insorgano conflitti, è sempre la scelta più efficace per tutelare sé stessi, il proprio partner e i figli comuni.