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Diritti dei Conviventi

Diritti dei Conviventi

Diritti dei Conviventi: cosa cambia tra convivenza registrata e non registrata

Vivere in coppia senza matrimonio comporta tutele diverse a seconda che la convivenza sia formalmente documentata oppure no.

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, nota come Legge Cirinnà, è la principale fonte normativa in materia: conoscere i diritti dei conviventi consente di scegliere strumenti adeguati per proteggere la coppia e il patrimonio.

La convivenza di fatto: quando è riconosciuta dalla legge

La L. 76/2016 riconosce come conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da matrimonio, unione civile o rapporti di parentela, affinità o adozione.

La registrazione anagrafica mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 223/1989 è lo strumento privilegiato per provare la convivenza, pur non avendo natura strettamente costitutiva del rapporto.

I diritti della convivenza registrata

Per i conviventi di fatto registrati anagraficamente o regolati da un contratto di convivenza, la legge prevede tutele specifiche.

Casa familiare. In caso di morte del convivente proprietario, il superstite può continuare ad abitare nella casa di comune residenza ai sensi del comma 42 della L. 76/2016, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, fino a cinque anni, o per tutta la vita se vi sono figli minori o disabili.

Successione nel contratto di locazione. Se la casa è in locazione, il comma 47 della L. n. 76/2016 prevede che il convivente di fatto possa succedere nel contratto al conduttore deceduto.

Alimenti. Alla cessazione della convivenza, chi versa in stato di bisogno può ottenere gli alimenti, non il mantenimento, per un periodo proporzionale alla durata del rapporto (comma 65), con obbligo che precede quello di fratelli e sorelle nell’ordine dell’art. 433 c.c.

Impresa familiare. Il convivente che presta stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro partecipa agli utili ai sensi dell’art. 230-ter c.c.

Protezione personale e risarcimento. Il partner può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di incapacità (comma 48) e, in caso di morte causata da fatto illecito altrui, ha diritto al risarcimento secondo i criteri applicati al coniuge (comma 49).

Contratto di convivenza. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato, i conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali e scegliere anche il regime di comunione dei beni (commi 50-53 della L. 76/2016).

I diritti della convivenza non registrata

In assenza di registrazione anagrafica e/o di un contratto di convivenza, la tutela è sensibilmente più ridotta.

Non sorgono diritti successori legali, un diritto al mantenimento dopo la separazione o un diritto abitativo automatico; inoltre, dimostrare l’esistenza e la stabilità della convivenza può risultare più complesso.

Le tutele sull’impresa familiare e il risarcimento del danno possono comunque essere invocate se viene provata una stabile convivenza di fatto, ma con un maggiore onere probatorio.

Cosa NON spetta mai al convivente (nemmeno se registrato)

La convivenza, anche se registrata, non equivale al matrimonio.

Il convivente non è erede legittimo: non beneficia né di quota di riserva né di successione ab intestato. Non spetta inoltre la pensione di reversibilità e non è possibile costituire un fondo patrimoniale.

Per attribuire beni o diritti dopo la morte, lo strumento essenziale resta il testamento, redatto dal partner nel rispetto dei limiti di legge.

Perché affidarsi a un avvocato esperto in diritto di famiglia

Una consulenza legale personalizzata aiuta a valutare se registrare la convivenza, a redigere un contratto di convivenza efficace e a pianificare la successione mediante testamento.

Un avvocato esperto in diritto di famiglia può individuare le soluzioni più adatte alla situazione personale, patrimoniale e familiare della coppia.

Studio Legale Carnassale
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