Regime patrimoniale dell’unione civile e accordi patrimoniali
Regime patrimoniale dell’unione civile e accordi patrimoniali
Regime patrimoniale dell’unione civile e accordi patrimoniali
Cos’è l’unione civile e perché il regime patrimoniale conta
Con la Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta “Legge Cirinnà”) l’ordinamento italiano ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
L’unione si costituisce mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e il relativo documento deve già indicare il regime patrimoniale prescelto dalla coppia.
Questa scelta non è un dettaglio burocratico: disciplina la titolarità dei beni acquistati durante l’unione, la gestione dell’eventuale patrimonio comune, le responsabilità verso i creditori e — in caso di scioglimento — la ripartizione dell’attivo e del passivo.
Pianificare il regime patrimoniale sin dall’inizio è pertanto uno degli atti più importanti che una coppia possa compiere.
Le opzioni di regime patrimoniale
La comunione legale dei beni (regime legale)
In assenza di una diversa scelta formalizzata, si applica automaticamente la comunione legale dei beni ai sensi dell’art. 159 c.c.
In questo regime i beni acquistati da ciascuna parte durante l’unione — salvo quelli espressamente esclusi per legge (beni ricevuti in donazione o eredità, beni di uso strettamente personale) — entrano in comunione e appartengono ad entrambi i partner in quote uguali.
In caso di scioglimento della comunione, l’attivo e il passivo si dividono in parti eguali ai sensi dell’art. 194 c.c.
La separazione dei beni
Le parti possono optare per la separazione dei beni (art. 215 c.c.), regime in cui ciascun partner conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l’unione.
È una scelta frequentemente adottata da chi svolge attività imprenditoriale o professionale, in quanto isola il patrimonio personale dall’esposizione economica dell’altro partner.
La separazione può essere scelta alla costituzione dell’unione o essere pattuita in qualsiasi momento successivo con apposita convenzione patrimoniale.
Il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale (artt. 167–171 c.c.) consente di vincolare specifici beni — immobili, mobili registrati, titoli di credito — al soddisfacimento dei bisogni della vita comune.
I beni conferiti nel fondo non possono essere alienati o ipotecati senza il consenso di entrambi i partner, offrendo così una protezione significativa rispetto alle pretese di creditori per debiti estranei alle esigenze della coppia.
Autonomia privata e convenzioni patrimoniali
Ai sensi del comma 13 della Legge 76/2016, alle unioni civili si applica la disciplina codicistica sulla comunione convenzionale (art. 210 c.c.), sulla separazione dei beni e sul fondo patrimoniale, con il presidio formale dell’atto pubblico a pena di nullità (art. 162 c.c.).
La dottrina distingue tra convenzioni programmatiche — che stabiliscono un regime per i futuri acquisti — e convenzioni dispositive, che incidono direttamente su uno specifico rapporto giuridico.
Le convenzioni patrimoniali possono essere stipulate sia prima sia dopo la costituzione dell’unione e possono essere modificate in qualsiasi momento, sempre nel rispetto delle forme solenni prescritte dalla legge.
Gli accordi patrimoniali su singoli aspetti: i “patti pre-unione”
Questa è la categoria su cui oggi si concentra l’attenzione di dottrina e giurisprudenza, nonché il profilo di maggiore interesse pratico per le coppie che vogliono regolare nel dettaglio i propri rapporti economici.
Di cosa si tratta
A differenza delle convenzioni patrimoniali tipiche (che scelgono un regime globale), i patti pre-unione — o accordi patrimoniali su singoli aspetti — sono contratti con cui le parti regolano specifici profili economici per l’ipotesi in cui l’unione si sciolga: ad esempio il rimborso di somme investite da un partner nell’immobile dell’altro, la distribuzione pro-quota delle spese familiari, il riconoscimento di un debito, la corresponsione di una rendita vitalizia condizionata alla cessazione dell’unione.
Questi accordi trovano il loro fondamento nell’art. 1322, comma 2, c.c., che tutela i contratti atipici meritevoli di protezione secondo l’ordinamento.
La posizione della giurisprudenza: la svolta (parziale) del 2025
Per lungo tempo la Corte di Cassazione ha dichiarato nulli per illiceità della causa gli accordi con i quali le parti fissavano, in tutto o in parte, il regime giuridico del futuro scioglimento dell’unione o del divorzio, in quanto ritenuti diretti a circoscrivere la libertà di difendersi in giudizio.
Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 (Cass. civ., Sez. I), la Cassazione ha tuttavia ribadito e consolidato una linea evolutiva già tracciata a partire da Cass. n. 23713/2012: è valido l’accordo tra partner diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento dell’unione, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale delle parti, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c.
Il presupposto dogmatico fondamentale è che lo scioglimento non costituisce la causa genetica del contratto, ma un mero evento condizionale da cui dipende la sua efficacia.
Nel caso deciso dall’ordinanza del 2025 la Corte ha ritenuto lecito l’accordo che prevedeva, in caso di separazione, il riconoscimento di un debito in favore di un partner a fronte del suo apporto finanziario per il restauro di un immobile dell’altro, con contestuale attribuzione all’altro partner di beni mobili e di una somma di denaro.
Quali accordi sono validi e quali no
La giurisprudenza ha tracciato una linea di demarcazione sufficientemente nitida:
Sono validi gli accordi a contenuto patrimoniale restitutorio e compensativo (rimborso di somme investite, riconoscimento di debiti, mutui con condizione sospensiva, distribuzione pro-quota delle spese familiari, rendite vitalizie condizionate allo scioglimento), purché non riguardino in modo esplicito o implicito il regime dell’assegno post-unione a carattere assistenziale.
Sono nulli gli accordi che — anche indirettamente — fissano il regime del futuro scioglimento circoscrivendo la libertà di agire in giudizio, ovvero che escludono o riducono al di sotto del dovuto il mantenimento del partner economicamente più debole o il mantenimento dei figli minori.
I patti aventi ad oggetto diritti disponibili sono soggetti a un sindacato differenziato in ragione dell’oggetto e del momento della stipula: più l’accordo è specifico, restitutorio e ancorato a prestazioni già eseguite, maggiore è la sua tenuta giuridica.
Limiti inderogabili: l’art. 160 c.c.
Il limite invalicabile rimane l’art. 160 c.c., applicabile alle unioni civili per espresso rinvio della Legge 76/2016: i partner non possono derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla legge a seguito della costituzione dell’unione.
Ne consegue che qualsiasi accordo che incida sui diritti indisponibili — su tutti, l’assegno post-unione di natura assistenziale e il mantenimento dei figli — sarà privo di effetti vincolanti.
Restano invece pienamente efficaci gli accordi che si muovono nell’area dei diritti disponibili e che regolano, con reciprocità ed equilibrio, le situazioni di dare e avere maturate nel corso dell’unione.
Forma e contenuto degli accordi
Gli accordi patrimoniali su singoli aspetti, qualora non assumano la forma di una convenzione patrimoniale tipica, si qualificano come contratti atipici di diritto comune e non richiedono necessariamente l’atto pubblico notarile.
La redazione assistita da un avvocato è comunque fortemente consigliata, sia per la corretta qualificazione giuridica dell’accordo, sia per prevenire contestazioni future sulla sua causa e sul suo contenuto.
Perché affidarsi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia
Il quadro normativo e giurisprudenziale sugli accordi patrimoniali nell’unione civile è in rapida evoluzione: la distinzione tra accordi validi e accordi nulli per illiceità della causa è sottile e dipende in modo cruciale dalla struttura concreta del patto, dall’oggetto, dal momento della stipula e dalla presenza — anche implicita — di profili concernenti diritti indisponibili.
Un accordo mal redatto può rivelarsi del tutto inefficace o, peggio, essere utilizzato in giudizio a sfavore di chi lo aveva proposto.