Unione Civile: diritti e doveri delle parti
Unione Civile: diritti e doveri delle parti
Unione Civile: diritti e doveri delle parti. La guida
I doveri personali: assistenza, coabitazione e contribuzione
Il comma 11 dell’art. 1, L. 76/2016, stabilisce che dall’unione civile derivano tre obblighi reciproci e inderogabili: assistenza morale e materiale, coabitazione e contribuzione ai bisogni comuni, quest’ultima commisurata alle sostanze e alla capacità di lavoro — professionale e casalingo — di ciascuna parte.
L’assistenza morale e materiale è il cardine solidaristico dell’unione: ricomprende il sostegno psicologico, affettivo ed economico al partner. La sua violazione può integrare un illecito civile, oltre ad attivare le misure tipiche del diritto di famiglia.
Il dovere di coabitazione impone la condivisione della residenza comune. L’abbandono ingiustificato della casa sospende il diritto all’assistenza della parte responsabile e può giustificare il sequestro dei beni a garanzia degli obblighi di mantenimento, ai sensi dell’art. 146 c.c., applicabile all’unione civile per rinvio espresso del comma 19, L. 76/2016.
La contribuzione ai bisogni comuni è proporzionale — non uguale — alle risorse di ciascuna parte: il lavoro domestico è equiparato a quello professionale. Le rinunce lavorative effettuate in funzione della vita comune assumono rilevanza diretta in caso di scioglimento dell’unione.
L’indirizzo della vita familiare, infine, è concordato paritariamente tra le parti, che fissano insieme la residenza comune, in specularità con l’art. 144 c.c.
Il silenzio sulla fedeltà: un’assenza rilevante
A differenza dell’art. 143 c.c. — che per i coniugi prevede l’obbligo esplicito di fedeltà, la cui violazione fonda l’addebito della separazione e il risarcimento del danno non patrimoniale — la L. 76/2016 non menziona la fedeltà tra i doveri delle parti.
La dottrina è divisa sull’interpretazione: vi è chi ritiene tale obbligo implicitamente compreso nel dovere di assistenza morale, chi lo esclude.
Resta fermo, in ogni caso, che comportamenti gravi — come la stabile convivenza con terzi a danno del partner — possono influire sulla determinazione dell’assegno in sede di scioglimento.
Le tutele personali: protezione dall’abuso e strumenti penali
Le parti dell’unione civile accedono agli stessi ordini di protezione previsti per i coniugi (artt. 342-bis e 342-ter c.c.): il giudice può disporre, anche d’urgenza, l’allontanamento del partner abusante dalla casa comune, il divieto di avvicinamento e la corresponsione di un contributo economico immediato.
Sul piano penale, l’art. 574-ter c.p. — introdotto dal D.Lgs. n. 6/2017 — estende alle parti dell’unione civile tutte le norme penali che considerano la qualità di coniuge come elemento del reato: si applicano dunque i reati di maltrattamenti (art. 572 c.p.), stalking (art. 612-bis c.p.) e violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570-bis c.p.), inclusa la rilevanza penale della mancata corresponsione dell’assegno post-scioglimento.
La parte dell’unione civile gode inoltre del diritto di essere preferita nella nomina ad amministratore di sostegno dell’altro partner incapace e beneficia della sospensione della prescrizione nei rapporti reciproci (comma 18, L. 76/2016).
Il dovere di solidarietà economica post-scioglimento
L’obbligo di solidarietà non si esaurisce con la fine dell’unione.
Il comma 25 della L. 76/2016 richiama l’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, rendendo applicabile all’unione civile la disciplina dell’assegno divorzile nelle sue funzioni assistenziale, perequativa e compensativa, così come ridefinite dalle Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018).
La Cassazione ha recentemente precisato — con l’ordinanza Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25495 — che il giudice deve valutare l’intera storia della coppia, verificando se lo squilibrio economico al momento dello scioglimento derivi da scelte condivise di vita familiare che abbiano sacrificato le aspettative professionali di una delle parti.
Significativamente, le Sezioni Unite (sent. n. 35969/2023) hanno esteso la rilevanza dell’assegno anche al periodo di convivenza di fatto anteriore alla formalizzazione dell’unione: le rinunce professionali effettuate prima del 2016 — quando le coppie omosessuali non potevano ancora unirsi civilmente — entrano nel computo.
Perché rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto di famiglia
I diritti e i doveri nell’unione civile formano un sistema coerente, ispirato alla solidarietà di coppia, con importanti specificità rispetto al matrimonio — in primo luogo l’assenza del dovere esplicito di fedeltà.
La giurisprudenza più recente ne ha ampliato la portata, soprattutto in sede di scioglimento.
Per orientarsi correttamente — dalla gestione della vita comune alla tutela in caso di crisi — il supporto di un avvocato esperto in diritto di famiglia è essenziale.