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Azione di restituzione

Azione di restituzione

Azione di restituzione: cos’è e come funziona dopo la riforma del 2025

Che cos’è l’azione di restituzione

L’azione di restituzione è lo strumento con cui il legittimario — coniuge, figlio o ascendente del defunto — può recuperare i beni di cui il de cuius ha disposto in eccesso rispetto alla quota disponibile, dopo aver ottenuto una sentenza favorevole sull’azione di riduzione.

In origine, questo rimedio aveva carattere reale: il legittimario poteva pretendere la restituzione del bene in natura anche da chi lo aveva acquistato dal donatario, rendendo insicuri gli acquisti di immobili di provenienza donativa.

La riforma del 2025: una svolta storica

La legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha radicalmente trasformato il sistema. L’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dal donatario è stata soppressa.

Oggi, se il bene donato è stato venduto o trasferito a terzi, il legittimario non può più pretenderne la restituzione in natura.

Il suo diritto si trasforma in un credito pecuniario nei confronti del donatario: questi è tenuto a corrispondergli, in denaro, quanto necessario per integrare la quota di riserva lesa.

Cosa accade se il donatario è insolvente

La riforma tutela il legittimario anche nel caso di insolvenza del donatario.

Se quest’ultimo non è in grado di pagare, il legittimario può rivolgersi al terzo che ha acquistato il bene a titolo gratuito, ma solo nei limiti del vantaggio economico da questi conseguito.

Il terzo acquirente a titolo oneroso è invece definitivamente al riparo da qualsiasi pretesa restitutoria. Il suo acquisto resta intoccabile.

Il regime transitorio: attenzione alle successioni anteriori

La riforma si applica alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025.

Per le successioni anteriori, il vecchio regime — con la possibilità di agire in restituzione contro i terzi — resta in vigore, a condizione che la domanda di riduzione o l’atto di opposizione alla donazione siano stati notificati e trascritti entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Immobili di provenienza donativa: ora più sicuri

Per anni, gli acquirenti di immobili di provenienza donativa hanno faticato a ottenere mutui o finanziamenti, esposti al rischio di dover restituire il bene a un legittimario leso.

La riforma risolve strutturalmente questo problema, rendendo tali acquisti definitivamente opponibili ai legittimari.

Quando può ancora intervenire il legittimario

Nonostante la riforma, il legittimario non è privo di tutela. Può ancora:

  • agire in riduzione per far dichiarare lesiva la donazione o la disposizione testamentaria;

  • pretendere dal donatario il controvalore in denaro della quota

Studio Legale Carnassale
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