Come si divide l'eredità ?
Come si divide l'eredità tra figli ?
Come si divide l'eredità tra figli, coniuge e altri parenti?
Guida pratica al diritto successorio italiano
Quando una persona muore, i familiari si trovano spesso a dover affrontare una domanda fondamentale: come si divide l’eredità?
La risposta dipende da diversi fattori: se il defunto ha lasciato un testamento, quanti figli ha avuto, se il coniuge è ancora in vita e se esistono altri parenti aventi diritto (genitori, fratelli, nipoti).
In questa guida spieghiamo, in modo chiaro e preciso, chi eredita e in quali proporzioni, secondo le norme del diritto successorio italiano contenute nel Codice Civile approvato con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (di seguito «c.c.»).
Conoscere le regole sulla divisione dell’eredità è il primo passo per evitare conflitti tra eredi e prendere decisioni consapevoli. Se la vostra situazione presenta profili di complessità, vi invitiamo a richiedere una consulenza al nostro studio legale specializzato in diritto successorio.
1. La successione legittima: cosa succede quando non c’è testamento
Quando il defunto non ha lasciato un testamento, la legge stabilisce automaticamente chi eredita e in quali proporzioni: si parla di successione legittima (o «ab intestato»).
In questo caso, le quote ereditarie sono disciplinate dagli artt. 565 e seguenti del c.c., che individuano le seguenti categorie di successibili, in ordine di priorità:
il coniuge (o la parte dell’unione civile, ai sensi dell’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76);
i discendenti (figli, nipoti);
gli ascendenti (genitori, nonni);
i collaterali (fratelli, sorelle e loro discendenti);
gli altri parenti fino al 6° grado;
lo Stato, in assenza di qualsiasi altro successibile.
L’eredità si devolve secondo l’ordine e le regole stabilite nel Titolo II del Libro II del c.c. (art. 565 c.c.).
I parenti di grado più prossimo escludono quelli di grado più remoto, salvo il diritto di rappresentazione.
2. Le quote ereditarie del coniuge e dei figli
Il caso più frequente in materia di successione ereditaria è quello in cui concorrono il coniuge e i figli.
Le quote variano in base al numero di figli.
Caso A — Coniuge e un solo figlio (successione legittima)
Ai sensi dell’art. 581 c.c., quando il coniuge concorre con un solo figlio, l’eredità si divide in parti uguali:
1/2 al coniuge
1/2 al figlio
Sul piano della quota di legittima (la parte di eredità di cui il testatore non può disporre liberamente), l’art. 542 c.c. riserva invece 1/3 al coniuge e 1/3 all’unico figlio, lasciando il restante 1/3 nella disponibilità del testatore.
Se il figlio è premorto, subentrano per rappresentazione i suoi discendenti (i nipoti del defunto).
Caso B — Coniuge e due o più figli (successione legittima)
Ai sensi dell’art. 581 c.c., quando concorrono il coniuge e più figli:
1/3 al coniuge
2/3 ai figli, da dividersi in parti uguali tra loro
Esempio pratico: coniuge + 3 figli → il coniuge riceve 1/3; i 3 figli si dividono i restanti 2/3, quindi ciascuno riceve 2/9 dell’intero patrimonio.
Sul piano della quota di legittima, l’art. 542 c.c. riserva al coniuge 1/4 e ai figli (in totale) 1/2, con divisione in parti uguali tra loro.
Caso C — Solo figli, nessun coniuge
In assenza di coniuge, l’intera eredità è divisa in parti uguali tra i figli, indipendentemente dal fatto che siano figli nati nel matrimonio, adottivi o nati fuori dal matrimonio.
La legge italiana non ammette distinzioni: tutti i figli hanno gli stessi diritti successori (art. 537 c.c., come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014).
3. Le quote ereditarie quando non ci sono figli
Caso D — Coniuge senza figli
Quando il defunto non lascia figli:
il coniuge eredita l’intero patrimonio (100%), se non vi sono ascendenti né fratelli/sorelle (art. 583 c.c.);
il coniuge eredita 2/3, mentre il restante 1/3 spetta ai genitori e/o ai fratelli e sorelle, se questi esistono.
In assenza di figli, i legittimari ai sensi dell’art. 536 c.c. sono il coniuge e, in via sussidiaria, gli ascendenti (genitori).
Caso E — Né coniuge né figli
In mancanza di coniuge e figli, l’eredità si devolve secondo l’ordine legale:
Genitori (art. 568 c.c.): se il defunto non lascia prole né fratelli/sorelle, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore superstite.
Ascendenti più remoti (art. 569 c.c.): in mancanza di genitori e fratelli/sorelle, per metà gli ascendenti della linea paterna e per metà quelli della linea materna; se non sono di pari grado, prevale il più vicino.
Fratelli e sorelle, poi altri parenti fino al 6° grado.
In assenza di qualsiasi parente entro il 6° grado: lo Stato (art. 586 c.c.).
4. La quota di legittima: i diritti che non si possono togliere
Anche in presenza di testamento, la legge italiana tutela alcuni eredi con il riconoscimento della quota di legittima: una porzione del patrimonio che il testatore non può sottrarre ai cosiddetti legittimari.
Ai sensi dell’art. 536 c.c., i legittimari sono:
il coniuge;
i figli (compresi gli adottivi e i loro discendenti);
in mancanza di figli, gli ascendenti.
Il testatore può disporre liberamente soltanto della cosiddetta quota disponibile, che rappresenta la parte del patrimonio eccedente le quote di legittima.
Ai sensi dell’art. 549 c.c., il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari.
Qualora il testamento — o le donazioni effettuate in vita — leda la quota di legittima, i legittimari possono esercitare la cosiddetta azione di riduzione (art. 554 c.c.), che consente di «ridurre» le disposizioni testamentarie lesive nei limiti della quota riservata.
L’esercizio dell’azione di riduzione è soggetto a specifiche condizioni stabilite dall’art. 564 c.c.
È importante sapere che la quota di legittima può essere lesa non solo da disposizioni testamentarie, ma anche da donazioni effettuate in vita dal defunto (art. 555 c.c.): in tal caso, l’azione di riduzione si rivolge prima contro le disposizioni testamentarie e poi, in ordine inverso di data, contro le donazioni.
5. Successione testamentaria e limiti alla libertà di testare
Il testatore può scegliere come distribuire il proprio patrimonio attraverso il testamento, ma nel rispetto delle quote di legittima.
Le forme principali di testamento previste dal c.c. sono:
il testamento olografo (art. 602 c.c.): scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore; è la forma più comune e non richiede la presenza di un notaio, ma è esposto a rischi di invalidità per difetti formali;
il testamento pubblico (art. 603 c.c.): ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni; offre maggiori garanzie di validità e conservazione.
Il testamento olografo che sia privo di uno dei requisiti essenziali (scrittura autografa, data, sottoscrizione) è nullo ai sensi dell’art. 606 c.c.
Le disposizioni testamentarie possono invece essere annullate — entro cinque anni dall’esecuzione — se il testatore le ha redatte per violenza, dolo o errore determinante (art. 624 c.c.).
Si ricorda che i patti successori — accordi con cui taluno dispone della propria successione o dei diritti su una successione non ancora aperta — sono nulli ai sensi dell’art. 458 c.c., salvo il patto di famiglia disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti c.c.
6. Quando è necessario rivolgersi a un avvocato esperto in diritto successorio
La divisione dell’eredità può sembrare semplice in linea teorica, ma nasconde regole precise e molte situazioni particolari.
Rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto delle successioni è fondamentale quando:
vi sono conflitti tra eredi sul calcolo delle quote o sulla composizione dell’asse ereditario;
si sospetta che un testamento leda la quota di legittima;
vi sono donazioni effettuate in vita che alterano la divisione successoria;
un erede intende rinunciare all’eredità o accettarla con beneficio di inventario (art. 470 c.c.);
l’asse ereditario comprende beni complessi: immobili, partecipazioni societarie, conti correnti esteri, aziende;
vi è incertezza sull’autenticità o sulla validità formale di un testamento olografo.
Una consulenza tempestiva consente spesso di evitare anni di contenzioso e costi molto elevati.
Riferimenti normativi
Art. 458 c.c. — Divieto di patti successori
Art. 470 c.c. — Accettazione pura e semplice e con beneficio di inventario
Art. 536 c.c. — Legittimari
Art. 537 c.c. — Diritti dei figli
Art. 542 c.c. — Concorso di coniuge e figli (quota di legittima)
Art. 549 c.c. — Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Art. 554 c.c. — Riduzione delle disposizioni testamentarie
Art. 555 c.c. — Riduzione delle donazioni
Art. 564 c.c. — Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione
Art. 565 c.c. — Categorie dei successibili
Art. 568 c.c. — Successione dei genitori
Art. 569 c.c. — Successione degli ascendenti
Art. 581 c.c. — Concorso del coniuge con i figli (successione legittima)
Art. 583 c.c. — Successione del coniuge in assenza di figli
Art. 586 c.c. — Devoluzione allo Stato
Art. 602 c.c. — Testamento olografo
Art. 603 c.c. — Testamento pubblico
Art. 606 c.c. — Nullità del testamento per difetto di forma
Art. 624 c.c. — Violenza, dolo, errore
Art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76 — Unioni civili