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Mediazione obbligatoria nelle controversie successorie

Mediazione obbligatoria nelle controversie successorie

Mediazione obbligatoria nelle controversie successorie: cosa sapere prima di andare in giudizio

Cos’è la mediazione obbligatoria in materia successoria

Prima di rivolgersi al tribunale per una controversia ereditaria, la legge impone un passaggio preliminare obbligatorio: il tentativo di mediazione.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chi intende esercitare un’azione in materia di successioni ereditarie o divisione deve obbligatoriamente esperire la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In assenza di questo adempimento, il giudice dichiara la domanda improcedibile.

Quali controversie successorie sono soggette all’obbligo

La mediazione è obbligatoria per tutte le principali controversie che possono nascere da una successione, tra cui:

  • la preterizione del legittimario, quando il defunto ha escluso dal testamento chi aveva diritto alla quota di riserva;

  • la petizione di eredità (art. 533 c.c.), con cui l’erede rivendica i beni ereditari da chi li possiede senza titolo o con titolo deteriore;

  • l’azione di riduzione, con cui il legittimario leso chiede la reintegrazione della propria quota di legittima;

  • la divisione ereditaria, per lo scioglimento della comunione tra coeredi.

Per ciascuna di queste azioni, il tentativo di mediazione deve precedere l’instaurazione del giudizio, pena l’improcedibilità della domanda, rilevabile d’ufficio dal giudice entro la prima udienza.

Come si svolge la procedura

Il procedimento si avvia con il deposito di un’istanza di mediazione presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Le parti vengono convocate davanti a un mediatore professionista, che tenta di favorire un accordo.

L’intera procedura deve concludersi entro tre mesi dal deposito dell’istanza, salvo proroga concordata.

Se le parti raggiungono un accordo, esso ha valore di titolo esecutivo; in caso contrario, si può procedere in giudizio.

Effetti della mediazione su prescrizione: attenzione ai termini

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, la presentazione della domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale: il termine prescrizionale viene interrotto e, cessata la procedura, ricomincia a decorrere dall’inizio per intero.

È importante sapere che questi effetti non decorrono dal momento del deposito dell’istanza presso l’organismo, bensì dalla data in cui la comunicazione dell’organismo perviene a conoscenza delle parti.

Chi si trova in prossimità della scadenza di un termine deve quindi agire con la massima tempestività, senza attendere la mera ricezione dell’avviso da parte dell’organismo.

Va inoltre segnalato che l’effetto interruttivo della mediazione non opera automaticamente su tutti i termini processuali perentori (ad esempio un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per debiti del de cuius, o un’impugnativa di delibera assembleare di una società partecipata dall’asse ereditario).

La giurisprudenza più recente ha chiarito che né il D.Lgs. n. 28/2010 né il codice di procedura civile prevedono espressamente una sospensione dei termini processuali in pendenza di mediazione, in ossequio al principio di tassatività.

Il contrasto giurisprudenziale su questo specifico profilo è ancora aperto e rende indispensabile una valutazione caso per caso affidata a un professionista.

Quando la mediazione non è richiesta

Non tutte le controversie successorie sono soggette all’obbligo.

In particolare, la mediazione non è condizione di procedibilità per le domande cautelari urgenti (ad esempio il sequestro conservativo di beni ereditari), né per le controversie che rientrano in materie diverse da quelle espressamente elencate dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010.

La valutazione caso per caso è indispensabile.

Perché affidarsi a un avvocato specializzato in diritto successorio

La mediazione in materia ereditaria non è un adempimento burocratico da sbrigare rapidamente: è una fase strategica in cui si costruisce — o si compromette — l’esito dell’intera controversia.

Un avvocato specializzato in diritto successorio è in grado di:

  • verificare se la specifica controversia rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria, evitando eccezioni di improcedibilità;

  • controllare con precisione i termini di prescrizione e decadenza applicabili al caso concreto, tenendo conto del momento in cui gli effetti della mediazione si producono effettivamente;

  • predisporre una posizione negoziale solida, fondata sulla corretta quantificazione della quota di riserva, dell’asse ereditario e delle eventuali donazioni da imputare;

  • valutare l’opportunità di raggiungere un accordo in sede di mediazione, evitando un contenzioso lungo e costoso, oppure prepararsi al meglio per il giudizio in caso di fallimento della procedura;

  • definire preventivamente, prima dell’avvio della mediazione, la strategia complessiva coordinando le eventuali domande di impugnazione del testamento, riduzione, petizione e divisione ereditaria — ciascuna con i propri presupposti e termini — in modo che l’oggetto della mediazione sia pienamente coerente con l’eventuale successivo giudizio.

In materia successoria, ogni scelta processuale ha conseguenze che si misurano in anni e in patrimoni.

Affidarsi a un professionista specializzato fin dalla fase di mediazione significa tutelare concretamente i propri diritti e massimizzare le possibilità di un risultato favorevole.

Studio Legale Carnassale
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