La funzione della misura in questione non è la conservazione del patrimonio, bensì quella di assicurare il miglioramento della qualità della vita del soggetto protetto andando a soddisfare i suoi bisogni e i suoi interessi.

E’ uno strumento volto a proteggere la persona e il giudice è chiamato per questo ad adeguare la misura alla situazione concreta, variandola eventualmente nel corso del tempo. Deve assicurarsi all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio possibile della sua capacità di autodeterminazione. Con l’amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato dunque l’ordinamento di una misura che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità.

Proprio per questo è indispensabile che l’interessato abbia piena contezza delle ragioni per cui è richiesta tale misura e delle sue possibili conseguenze. E’ quindi fondamentale il rispetto del contraddittorio nei confronti del beneficiario durante tutto il procedimento così da consentirgli l’esercizio dei suoi diritti fondamentali e salvaguardare la sua dignità. Egli potrà dunque stare in giudizio per difendere il suo diritto all’integrale conservazione della capacità di agire, scegliendo liberamente il suo difensore e potendo, qualora vi siano i requisiti di legge, accedere anche al gratuito patrocinio.

Il procedimento ove si discute delle misure dirette ad incidere sulla vita e sulla capacità della persona deve avere perciò una struttura partecipativa. Il beneficiando non deve essere considerato alla stregua di un semplice oggetto sul quale compiere un accertamento istruttorio, ma un soggetto di diritto, protagonista, nei limiti in cui lo consente la sua condizione, dei procedimenti che lo riguardano.

Il soggetto conserva a tal fine la capacità processuale per tutta la durata del processo, anche se gli è stato nominato un amministratore provvisorio, e anche quando il provvedimento di apertura dell’amministrazione è divenuto definitivo conserva in ogni caso la facoltà chiedere in qualsiasi momento la revoca della misura.

Egli mantiene poi il diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione ed eventualmente il dissenso su ogni atto dell’amministratore di sostegno, conservando la facoltà di rivolgersi al giudice tutelare in qualunque momento, anche in modo informale (Cass. n. 7414 del 20/03/2024 e Cass. n. 34854 del 29/12/2024).

Concludendo, il modello ideale dell’amministrazione di sostegno è perciò quello di una misura di mero supporto, che non comprime in alcun modo la capacità del soggetto ma la potenzia, affiancandogli una persona che lo aiuti ad esercitare in prima persona i suoi diritti.