Il contributo economico a favore del figlio maggiorenne previsto dall’art. 337 septies c.c. trova fondamento tra i doveri posti in capo ai genitori ed in particolare nel diritto di ogni figlio a essere mantenuto fino alla maggiore età oppure fino a quando il maggiorenne non abbia raggiunto l’indipendenza economica.

Il riconoscimento di tale contributo economico tuttavia non è automatico ma, per la giurisprudenza, è ancorato al principio di autoresponsabilità del figlio. Proprio perché l’obbligo di mantenimento cesserebbe con la maggiore età, sussiste un obbligo in capo ai figli maggiorenni di fare quanto in loro potere per rendersi economicamente indipendenti (Cass. n. 17183/2020). Quanto espresso comporta processualmente in capo al figlio l’onere di provare la propria mancanza di indipendenza economica unitamente alla dimostrazione di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente; deve perciò dimostrare di essersi attivamente impegnato nella ricerca di un’occupazione in base alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro, eventualmente anche riducendo le proprie aspettative professionali. In sostanza il figlio, inattivo sul piano degli studi universitari, dovrà provare che la mancata indipendenza economica derivi da circostanze a lui non addebitabili.

Inoltre le ambizioni del figlio potrebbero anche essere ridimensionate, oltre che in nome della dignità e dell’autonomia del ragazzo stesso, anche in considerazione del principio costituzionale di solidarietà verso i propri cari e dell’obbligo morale di non chiedere ai propri genitori un sacrificio maggiore di quello che si è disposti a fare in prima persona. Il concetto di indipendenza economica coincide così con quanto necessario per soddisfare le primarie esigenze di vita e quindi con l’idoneità di una ipotetica retribuzione a consentire un’esistenza dignitosa. A tal fine sarà dunque necessaria una valutazione caso per caso.

Casi specifici di revoca dell’assegno, per la giurisprudenza, sono stati ad esempio quello in cui il figlio aveva stipulato un contratto di lavoro a termine (Cass. n. 40282/2021) o quello in cui il figlio aveva rifiutato un’offerta di lavoro al di sotto delle proprie aspettative professionali, considerato che la permanenza della condizione di dipendenza economica, in quest’ultimo caso, sarebbe dipesa dalla sua colpa (Cass.n. 22314/2017).

La Suprema Corte ha precisato infine che, in caso di revoca del contributo economico, il figlio potrebbe rivolgersi agli strumenti di ausilio di dimensione sociale finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo restando comunque l’obbligo alimentare a carico dei genitori ai sensi dell’art. 433 c.c. per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (Cass. n. 38366/2021).