Il principio di bigenitorialità, unitamente a quello della tutela dell’interesse del minore, ispira il diritto di famiglia e impone che il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori. Conseguentemente, l’affido esclusivo rappresenta un’eccezione a tale principio, giustificabile solo in presenza di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, ovvero di una situazione di pregiudizio tale da rendere l’affido condiviso dannoso per il minore.
Ne deriva che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere motivata non soltanto in senso positivo, evidenziando l’idoneità del genitore affidatario, ma anche in senso negativo, dimostrando l’inidoneità educativa o la manifesta carenza dell’altro genitore. Inoltre, l’affidamento condiviso non può ritenersi ragionevolmente precluso dalla mera distanza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo tale distanza incidere esclusivamente sulla regolamentazione dei tempi e delle modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Tanto premesso, il giudizio prognostico che il giudice è tenuto a formulare in merito alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, deve basarsi su elementi concreti. In particolare, occorre considerare il modo in cui i genitori hanno precedentemente assolto i propri compiti, le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un rapporto costante, nonché la personalità del genitore, le sue abitudini di vita e l’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Rimane in ogni caso fermo il rispetto del principio di bigenitorialità, inteso come presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e relazioni affettive solide con entrambi. I genitori, infatti, hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione.
Pertanto, il minore potrà essere affidato in via esclusiva a uno solo dei genitori solo quando l’altro manifesti un totale disinteresse nei suoi confronti (da ultimo, Cass. n. 16280 del 17/06/2025).
