Donazioni e Successioni: novità 2025 per legittimari e terzi acquirenti

Donazioni e successioni 2025 Viterbo Roma

La Legge di Semplificazione 2025 (L. 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha modificato in modo significativo la disciplina della tutela dei legittimari nelle successioni ereditarie.

La riforma interviene sugli articoli 561 e 563 del codice civile, incidendo profondamente sui rapporti tra legittimari, donatari e terzi acquirenti di immobili provenienti da donazione.

Chi sono i legittimari lesi o pretermessi?

Nel sistema successorio italiano, i legittimari sono i soggetti ai quali la legge riserva una quota minima del patrimonio del defunto (quota di legittima), anche contro eventuali disposizioni testamentarie difformi.

I legittimari sono il coniuge, i figli (legittimi, naturali, adottivi) e, in assenza di figli, gli ascendenti.

Si definiscono pretermessi, se esclusi totalmente dal testamento, lesi, se hanno ricevuto meno della quota loro spettante.

In entrambi i casi, la tutela si realizza mediante l’azione di riduzione.

La disciplina previgente: azione di restituzione contro i terzi

Prima della riforma, il sistema prevedeva una tutela particolarmente incisiva.

In caso di accoglimento dell’azione di riduzione, se il donatario aveva venduto l’immobile a un terzo e non erano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, dopo aver escusso il patrimonio del donatario, poteva agire con azione di restituzione contro i successivi acquirenti, seguendo l’ordine cronologico delle alienazioni (a partire dall’ultima).

Il terzo poteva evitare la restituzione in natura pagando l’equivalente in denaro.

Impatto sul mercato immobiliare

Questa disciplina comportava forte incertezza giuridica sugli immobili di provenienza donativa, difficoltà nell’ottenere mutui e riluttanza degli istituti di credito a finanziare acquisti derivanti da donazione.

La possibile futura azione dei legittimari rappresentava infatti un rischio significativo per banche e acquirenti.

La nuova disciplina: tutela solo obbligatoria e non più reale

La riforma ha modificato radicalmente l’impostazione tradizionale.

Modifica dell’art. 561 c.c.

Il nuovo Art. 561 c.c. stabilisce che:

  • i pesi e le ipoteche iscritti dal donatario restano efficaci anche dopo la riduzione;
  • non opera più il principio della “purgazione” delle ipoteche.

A tutela del legittimario, il donatario è tenuto a compensare in denaro il minor valore del bene gravato, nei limiti necessari a reintegrare la quota di riserva.

La disposizione si applica anche a beni mobili registrati e beni mobili non registrati.

Riscrittura dell’art. 563 c.c.

Il nuovo Art. 563 c.c. prevede che:

  • la riduzione della donazione non pregiudica i terzi acquirenti a titolo oneroso;
  • l’acquisto del terzo diventa definitivo sin dal momento del trasferimento.

Il legittimario conserva esclusivamente un diritto di credito verso il donatario, finalizzato all’integrazione della quota di legittima.

Insolvenza del donatario

La disciplina distingue due ipotesi:

  • Alienazione a titolo oneroso: il rischio dell’insolvenza grava sul legittimario, che non può agire contro il terzo.
  • Alienazione a titolo gratuito: il terzo risponde nei limiti del vantaggio ricevuto (art. 563, comma 2).

Riduzione del termine ex art. 2652 c.c.

È stato modificato anche il art. 2652 c.c.: per le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie, il termine oltre il quale la sentenza non pregiudica i terzi acquirenti a titolo oneroso viene ridotto da 10 a 3 anni dalla trascrizione.

Cosa cambia in sostanza?

La riforma trasforma la tutela del legittimario:

  • da tutela reale (opponibile ai terzi),
  • a tutela obbligatoria (credito verso il donatario).

Si tratta di un cambiamento strutturale della disciplina delle donazioni, storicamente considerate anticipazioni ereditarie soggette al principio di intangibilità della legittima anche sotto il profilo qualitativo.

Conclusioni

La riforma 2025 rappresenta una svolta nel diritto successorio e nella circolazione degli immobili provenienti da donazione.

Se da un lato rafforza la stabilità del mercato immobiliare e la tutela dei terzi acquirenti, dall’altro riduce sensibilmente gli strumenti di tutela reale a disposizione dei legittimari.

Per valutare l’impatto concreto della nuova disciplina su donazioni già effettuate o successioni in corso, è fondamentale un’analisi caso per caso.

Contratto di convivenza: disciplina e vantaggi per le coppie di fatto

contratto di convivenza viterbo

Sempre più coppie scelgono di convivere senza sposarsi o unirsi civilmente. Il legislatore, con la legge n. 76 del 20 maggio 2016 (cosiddetta Legge Cirinnà) ha riconosciuto e tutelato questa realtà, introducendo anche il contratto di convivenza come strumento per regolare i rapporti economici e patrimoniali.

Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Tale contratto consente ai conviventi di regolare vari aspetti della loro vita comune, in particolare:

  • la residenza comune;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita domestica, in relazione alle capacità di reddito e di lavoro di ciascuno;
  • la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni, analogo a quello previsto per i coniugi, qualora venga espressamente optato.

Inoltre, il contratto può agevolare la risoluzione di eventuali controversie in caso di cessazione della convivenza, prevedendo specifici obblighi economici connessi alla fine del rapporto, come il riconoscimento di un debito o di un mutuo o modalità di divisione dei beni comuni.

Sono invece nulle le clausole che:

  • limitano la libertà personale;
  • riguardano diritti successori (che restano disciplinati dal diritto successorio ordinario);
  • abbiano un oggetto illecito o contrario all’ordine pubblico.

Il contratto di convivenza può essere modificato in qualsiasi momento, con le stesse forme previste per la stipula.

Esso cessa di avere effetto in caso di:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi;
  • decesso di uno dei conviventi;
  • cessazione della convivenza di fatto (salvo il caso in cui la cessazione sia prevista come condizione sospensiva legata a un obbligo economico).

In caso di recesso unilaterale, il professionista che riceve l’atto ha l’obbligo di notificare la volontà di recesso all’altro convivente.

Il contratto di convivenza rappresenta dunque un istituto moderno e flessibile, che valorizza l’autonomia privata e risponde alle esigenze di tutela delle coppie di fatto.

Se desideri ricevere consulenza per la redazione o la revisione di un contratto di convivenza, lo Studio Carnassale è a disposizione per assisterti in ogni fase, dalla consulenza preliminare alla stipula.

L’assegnazione della casa familiare

L’assegnazione della casa familiare rappresenta uno degli aspetti più delicati nei procedimenti di separazione e divorzio, poiché incide direttamente sulla vita quotidiana dei coniugi e, soprattutto, dei figli.

Secondo la normativa vigente (art. 337-sexies c.c.), la casa familiare viene assegnata tenendo conto, in via prioritaria, dell’interesse dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, al fine di garantire la continuità delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali sviluppatesi in tale ambiente. Ne emerge una concezione funzionale della casa familiare, intesa come il luogo in cui si esprime e si articola la vita familiare, e dove si realizza e si sviluppa la personalità dei suoi membri.

Ciò comporta che l’immobile venga, di regola, attribuito al genitore presso il quale i figli convivono stabilmente, indipendentemente dal fatto che egli sia o meno proprietario dell’abitazione.

Anche nel caso in cui il giudice ritenga opportuno, previa valutazione del miglior interesse dei figli, assegnare soltanto una porzione della casa familiare (o una singola unità abitativa), il potere di imporre limiti al diritto di proprietà si esercita comunque nell’ambito dell’art. 337-sexies c.c., trattandosi di un provvedimento adottato in favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse di questi ultimi.

L’assegnazione ha natura temporanea e funzionale: non comporta il trasferimento della proprietà del bene, ma garantisce ai figli la possibilità di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico. L’altro coniuge, proprietario o comproprietario dell’immobile, mantiene il diritto di proprietà, ma ne vede limitato l’utilizzo fino a quando permangono le esigenze di tutela della prole.

Il diritto del coniuge di rimanere nella casa coniugale di proprietà dell’altro viene meno al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne, poiché non risulta più giustificata la permanenza del genitore collocatario nella ex casa familiare. Non assumono rilievo, in tal senso, eventuali circostanze sopravvenute che rendano temporaneamente privo di mezzi il genitore stesso, non potendo tali situazioni far risorgere un obbligo di mantenimento ormai cessato. In tali casi, può residuare soltanto un obbligo alimentare a carico dei genitori (cfr. Cass. civ., ord. 17 settembre 2025, n. 25535).

In assenza di figli, l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta in via automatica: la disponibilità dell’immobile segue le regole ordinarie della proprietà e degli accordi tra le parti, eventualmente con valutazioni economiche compensative.

In ogni caso, l’assegnazione della casa familiare, in particolare quando la proprietà appartiene al genitore non assegnatario, ha un valore economico riconosciuto. Pertanto, il coniuge che perda il diritto all’assegnazione può richiedere la revisione in aumento dell’assegno di mantenimento o divorzile. Tuttavia, tale aumento non è automatico, ma deve essere giustificato da specifiche condizioni, come ad esempio nel caso in cui l’ex assegnatario debba sostenere le spese per una nuova locazione, mentre l’altro coniuge benefici di un incremento del proprio reddito grazie al canone di affitto tratto dalla ormai ex casa familiare.

Culpa in educando e culpa in vigilando: differenze e profili di responsabilità dei genitori

Bullismo e reponsabilità genitori

Nel diritto civile i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) possono essere chiamati a rispondere delle azioni illecite commesse dai figli minorenni, in virtù di due distinte figure di responsabilità: la culpa in educando e la culpa in vigilando.

La culpa in educando si riferisce alla responsabilità del genitore (o dell’educatore) per non aver fornito al minore un’educazione adeguata, tale da prevenire comportamenti illeciti o dannosi nei confronti di terzi.

Esempio: se un minore compie un atto di bullismo o un’aggressione fisica, il genitore può essere ritenuto responsabile non tanto per non aver controllato il figlio in quel momento, quanto per non averlo educato al rispetto degli altri, alla legalità e alle regole della convivenza civile.

Il fondamento giuridico di tale responsabilità è dato dall’art. 2048 c.c., secondo cui “i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto”.

La culpa in vigilando, invece, concerne la mancanza di controllo diretto e concreto sul comportamento del minore, soprattutto in situazioni in cui il genitore (o l’educatore) aveva il dovere e la possibilità di esercitare un’adeguata vigilanza.

Esempio: in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, in caso di illeciti commessi da minori – in particolare qualora il minore abbia circolato su strada con un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida – il genitore è tenuto a dimostrare di aver esercitato la massima vigilanza e di aver posto in essere tutte le misure idonee a impedire che il minore si mettesse alla guida senza titolo abilitativo (Cass. n. 14000 del 26 maggio 2025).

Anche questa forma di responsabilità trova fondamento nell’art. 2048 c.c., oltre che nella regola generale del neminem laedere (art. 2043 c.c.).

La culpa in vigilando è frequentemente richiamata anche in ambito scolastico, dove gli insegnanti possono essere ritenuti responsabili per omessa vigilanza sul minore affidato alla loro custodia.

La distinzione tra culpa in educando e culpa in vigilando non è solo teorica: essa ha importanti ricadute pratiche nei giudizi per risarcimento del danno causato da minori. In entrambi i casi, la responsabilità è presunta, e spetta al genitore (o all’educatore) fornire una prova liberatoria, dimostrando di aver fatto tutto quanto era ragionevolmente possibile per educare e/o vigilare correttamente sul minore.

In conclusione, la responsabilità genitoriale si articola in una duplice funzione: educare e vigilare.

La culpa in educando richiama l’obbligo, sia morale che giuridico, di formare il minore al rispetto degli altri, alla legalità e alle regole della convivenza civile. La culpa in vigilando, invece, impone ai genitori un controllo attivo e concreto sul comportamento quotidiano del figlio, anche quando si tratti di minori non ancora capaci di intendere e di volere (art. 2047 c.c.).

Per evitare responsabilità civili o penali, è essenziale che i genitori (e in generale chi esercita la responsabilità genitoriale) svolgano il proprio ruolo in modo consapevole, attento e conforme ai doveri imposti dalla legge.

Affidamento del minore: tra bigenitorialità e affido esclusivo

affido figli minori

Il principio di bigenitorialità, unitamente a quello della tutela dell’interesse del minore, ispira il diritto di famiglia e impone che il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori. Conseguentemente, l’affido esclusivo rappresenta un’eccezione a tale principio, giustificabile solo in presenza di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, ovvero di una situazione di pregiudizio tale da rendere l’affido condiviso dannoso per il minore.

Ne deriva che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere motivata non soltanto in senso positivo, evidenziando l’idoneità del genitore affidatario, ma anche in senso negativo, dimostrando l’inidoneità educativa o la manifesta carenza dell’altro genitore. Inoltre, l’affidamento condiviso non può ritenersi ragionevolmente precluso dalla mera distanza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo tale distanza incidere esclusivamente sulla regolamentazione dei tempi e delle modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore.

Tanto premesso, il giudizio prognostico che il giudice è tenuto a formulare in merito alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, deve basarsi su elementi concreti. In particolare, occorre considerare il modo in cui i genitori hanno precedentemente assolto i propri compiti, le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un rapporto costante, nonché la personalità del genitore, le sue abitudini di vita e l’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

Rimane in ogni caso fermo il rispetto del principio di bigenitorialità, inteso come presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e relazioni affettive solide con entrambi. I genitori, infatti, hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione.

Pertanto, il minore potrà essere affidato in via esclusiva a uno solo dei genitori solo quando l’altro manifesti un totale disinteresse nei suoi confronti (da ultimo, Cass. n. 16280 del 17/06/2025).

Il diritto degli ascendenti

Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti.

In ambito familiare, i rapporti tra nonni e nipoti rivestono un’importanza affettiva e sociale rilevante. Il nostro ordinamento giuridico riconosce esplicitamente il diritto degli ascendenti a mantenere un legame stabile e significativo con i nipoti, anche in caso di crisi o rottura del nucleo familiare originario. Questo principio si fonda sulla tutela del superiore interesse del minore, come sancito dall’art. 315-bis del Codice Civile e dall’art. 337-ter c.c.

Tale diritto trova esplicito fondamento normativo nell’art. 317-bis del codice civile che stabilisce: “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.

Significativa è una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, valutando funzionale all’interesse dei minori la frequentazione con gli ascendenti, ha ritenuto che i nonni hanno diritto a vedere i nipoti anche senza i genitori (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 marzo 2025, n. 6658).

La legge prevede l’intervento del giudice in presenza di un concreto ostacolo alla relazione tra nonni e nipoti. L’azione può essere promossa dagli stessi ascendenti, e sarà il tribunale a valutare se la frequentazione sia effettivamente conforme all’interesse del minore.

Non esiste infatti un diritto assoluto alla frequentazione: il rapporto con i nonni è considerato importante, ma sempre subordinato al benessere psicofisico del minore. Ad esempio, nei casi in cui vi siano forti conflitti familiari o situazioni che possano generare disagio per il minore, il giudice può limitare o escludere i contatti. Infatti recente giurisprudenza di merito ha sancito che qualora la frequentazione con i nonni si traduca in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo, nel bilanciamento tra i due diritti, entrambi garantiti, il diritto dei nonni è destinato a soccombere in relazione al superiore interesse del minore (Tribunale per i Minorenni di Napoli, sent. 4 aprile 2025).

Spesso può accadere che i rapporti tra nonni e nipoti vengano compromessi in caso di separazione o divorzio dei genitori, o di affidamento esclusivo a uno di essi. Anche in questi contesti, gli ascendenti possono ricorrere al tribunale per chiedere un provvedimento che assicuri la possibilità di vedere e frequentare i nipoti.

La giurisprudenza ha infatti più volte ribadito che i nonni rappresentano una figura di riferimento stabile e affettuosa, utile alla crescita equilibrata del minore, e che l’allontanamento da essi può costituire un danno affettivo.

E’ quindi riconosciuto agli ascendenti un vero e proprio diritto autonomo, distinto da quello dei genitori, la cui tutela può essere esercitata anche giudizialmente nel caso in cui venga leso o impedito.

La regolamentazione della responsabilità genitoriale: un quadro giuridico aggiornato

La responsabilità genitoriale rappresenta uno dei pilastri fondamentali del diritto di famiglia, regolamentando i diritti dei figli e i doveri dei genitori nei loro confronti. Con l’evoluzione della società e delle normative, questa materia si è arricchita di sfumature e approfondimenti che richiedono un’attenta analisi.

La responsabilità genitoriale, come espresso negli articoli 315-bis e 337-ter del codice civile, comprende l’insieme dei doveri genitoriali e dei diritti del minore relativamente alla cura, all’educazione, al mantenimento, all’istruzione e all’assistenza morale di quest’ultimo. È un principio che mira a garantire il benessere del bambino, ponendo sempre al centro l’interesse superiore del minorenne.

Negli ultimi anni, la normativa sul diritto di famiglia ha subito importanti modifiche, anche in risposta alle nuove esigenze sociali promuovendo in particolare soluzioni condivise e accordi tra le parti anche fuori dal tribunale. La recente giurisprudenza ha sottolineato inoltre l’importanza di un approccio flessibile e orientato sempre al benessere del bambino in ogni situazione successiva alla cessazione della convivenza tra i genitori. Non esistono soluzioni standardizzate per casi prestabiliti ma ogni diversa situazione familiare deve essere analizzata nello specifico.

Ad esempio un figlio in età prescolare non deve necessariamente essere collocato prevalentemente dalla madre. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1486 del 21 gennaio 2025 ha sancito che le statuizioni sull’affidamento e il collocamento dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.

La giurisprudenza degli ultimi anni sottolinea poi l’importanza di tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità, previsto dall’art. 337-ter c.c., cioè il diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori anche in situazioni di separazione e/o di conflitto. Peraltro, tale rapporto coinvolge anche parenti meno vicini: devono essere infatti conservati rapporti significativi anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale e in particolare con gli ascendenti. È fondamentale quindi che l’avvocato assista i clienti nel definire modalità di affidamento, mantenimento e visite, sempre tenendo presente il principio dell’interesse superiore del minore.

La capacità di negoziazione e di mediazione dei professionisti rappresenta quindi un valore aggiunto in questa materia favorendo soluzioni individualizzate, condivise e durature.

Adozione internazionale monogenitoriale

Adozioni internazionali monogenitoriali

Riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 29 gennaio 2025 (pubblicata in G.U. il 26/03/2025)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33/2025, ha affrontato la questione della legittimità delle disposizioni normative che limitano l’accesso all’adozione internazionale ai soli genitori coniugati. La Consulta ha così dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.

D’ora in poi, dunque, in Italia anche i single potranno adottare bambini stranieri in situazioni di abbandono. Per i giudici costituzionali, infatti, l’esclusione “si pone in contrasto con gli articoli 2 (a garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo) e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, laddove i limiti imposti dalla normativa comprimono “in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore”. Questo riconoscimento è fondamentale per promuovere il benessere dei bambini, assicurando loro più ampie possibilità per crescere in un ambiente familiare, e per garantire che anche i genitori single possano contribuire a creare famiglie amorevoli e stabili. Inoltre, secondo la Corte, “l’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa ad adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore”.

La giurisprudenza costituzionale già in precedenza aveva riconosciuto l’astratta idoneità della persona singola a offrire un ambiente stabile e armonioso. E “questo tanto più va ribadito – si legge nella sentenza in commento – ove si consideri che anche il modello della famiglia monoparentale trova riconoscimento nella Costituzione”; fermo restando, specifica la Corte, “che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore”.

La Corte ha quindi sottolineato che il diritto alla genitorialità e quindi all’adozione deve essere garantito a tutte le persone, indipendentemente dal loro stato civile, sollecitando il Legislatore ad intervenire per modificare in tal senso la legge n.183/84.

Tale cambiamento rappresenta dunque nuove opportunità per chi vuole diventare genitore, costituendo anche un passo in avanti nella tutela dei diritti dei bambini.