Nel diritto civile i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) possono essere chiamati a rispondere delle azioni illecite commesse dai figli minorenni, in virtù di due distinte figure di responsabilità: la culpa in educando e la culpa in vigilando.
La culpa in educando si riferisce alla responsabilità del genitore (o dell’educatore) per non aver fornito al minore un’educazione adeguata, tale da prevenire comportamenti illeciti o dannosi nei confronti di terzi.
Esempio: se un minore compie un atto di bullismo o un’aggressione fisica, il genitore può essere ritenuto responsabile non tanto per non aver controllato il figlio in quel momento, quanto per non averlo educato al rispetto degli altri, alla legalità e alle regole della convivenza civile.
Il fondamento giuridico di tale responsabilità è dato dall’art. 2048 c.c., secondo cui “i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto”.
La culpa in vigilando, invece, concerne la mancanza di controllo diretto e concreto sul comportamento del minore, soprattutto in situazioni in cui il genitore (o l’educatore) aveva il dovere e la possibilità di esercitare un’adeguata vigilanza.
Esempio: in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, in caso di illeciti commessi da minori – in particolare qualora il minore abbia circolato su strada con un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida – il genitore è tenuto a dimostrare di aver esercitato la massima vigilanza e di aver posto in essere tutte le misure idonee a impedire che il minore si mettesse alla guida senza titolo abilitativo (Cass. n. 14000 del 26 maggio 2025).
Anche questa forma di responsabilità trova fondamento nell’art. 2048 c.c., oltre che nella regola generale del neminem laedere (art. 2043 c.c.).
La culpa in vigilando è frequentemente richiamata anche in ambito scolastico, dove gli insegnanti possono essere ritenuti responsabili per omessa vigilanza sul minore affidato alla loro custodia.
La distinzione tra culpa in educando e culpa in vigilando non è solo teorica: essa ha importanti ricadute pratiche nei giudizi per risarcimento del danno causato da minori. In entrambi i casi, la responsabilità è presunta, e spetta al genitore (o all’educatore) fornire una prova liberatoria, dimostrando di aver fatto tutto quanto era ragionevolmente possibile per educare e/o vigilare correttamente sul minore.
In conclusione, la responsabilità genitoriale si articola in una duplice funzione: educare e vigilare.
La culpa in educando richiama l’obbligo, sia morale che giuridico, di formare il minore al rispetto degli altri, alla legalità e alle regole della convivenza civile. La culpa in vigilando, invece, impone ai genitori un controllo attivo e concreto sul comportamento quotidiano del figlio, anche quando si tratti di minori non ancora capaci di intendere e di volere (art. 2047 c.c.).
Per evitare responsabilità civili o penali, è essenziale che i genitori (e in generale chi esercita la responsabilità genitoriale) svolgano il proprio ruolo in modo consapevole, attento e conforme ai doveri imposti dalla legge.
