Culpa in educando e culpa in vigilando: differenze e profili di responsabilità dei genitori

Bullismo e reponsabilità genitori

Nel diritto civile i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) possono essere chiamati a rispondere delle azioni illecite commesse dai figli minorenni, in virtù di due distinte figure di responsabilità: la culpa in educando e la culpa in vigilando.

La culpa in educando si riferisce alla responsabilità del genitore (o dell’educatore) per non aver fornito al minore un’educazione adeguata, tale da prevenire comportamenti illeciti o dannosi nei confronti di terzi.

Esempio: se un minore compie un atto di bullismo o un’aggressione fisica, il genitore può essere ritenuto responsabile non tanto per non aver controllato il figlio in quel momento, quanto per non averlo educato al rispetto degli altri, alla legalità e alle regole della convivenza civile.

Il fondamento giuridico di tale responsabilità è dato dall’art. 2048 c.c., secondo cui “i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto”.

La culpa in vigilando, invece, concerne la mancanza di controllo diretto e concreto sul comportamento del minore, soprattutto in situazioni in cui il genitore (o l’educatore) aveva il dovere e la possibilità di esercitare un’adeguata vigilanza.

Esempio: in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, in caso di illeciti commessi da minori – in particolare qualora il minore abbia circolato su strada con un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida – il genitore è tenuto a dimostrare di aver esercitato la massima vigilanza e di aver posto in essere tutte le misure idonee a impedire che il minore si mettesse alla guida senza titolo abilitativo (Cass. n. 14000 del 26 maggio 2025).

Anche questa forma di responsabilità trova fondamento nell’art. 2048 c.c., oltre che nella regola generale del neminem laedere (art. 2043 c.c.).

La culpa in vigilando è frequentemente richiamata anche in ambito scolastico, dove gli insegnanti possono essere ritenuti responsabili per omessa vigilanza sul minore affidato alla loro custodia.

La distinzione tra culpa in educando e culpa in vigilando non è solo teorica: essa ha importanti ricadute pratiche nei giudizi per risarcimento del danno causato da minori. In entrambi i casi, la responsabilità è presunta, e spetta al genitore (o all’educatore) fornire una prova liberatoria, dimostrando di aver fatto tutto quanto era ragionevolmente possibile per educare e/o vigilare correttamente sul minore.

In conclusione, la responsabilità genitoriale si articola in una duplice funzione: educare e vigilare.

La culpa in educando richiama l’obbligo, sia morale che giuridico, di formare il minore al rispetto degli altri, alla legalità e alle regole della convivenza civile. La culpa in vigilando, invece, impone ai genitori un controllo attivo e concreto sul comportamento quotidiano del figlio, anche quando si tratti di minori non ancora capaci di intendere e di volere (art. 2047 c.c.).

Per evitare responsabilità civili o penali, è essenziale che i genitori (e in generale chi esercita la responsabilità genitoriale) svolgano il proprio ruolo in modo consapevole, attento e conforme ai doveri imposti dalla legge.

Il diritto degli ascendenti

Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti.

In ambito familiare, i rapporti tra nonni e nipoti rivestono un’importanza affettiva e sociale rilevante. Il nostro ordinamento giuridico riconosce esplicitamente il diritto degli ascendenti a mantenere un legame stabile e significativo con i nipoti, anche in caso di crisi o rottura del nucleo familiare originario. Questo principio si fonda sulla tutela del superiore interesse del minore, come sancito dall’art. 315-bis del Codice Civile e dall’art. 337-ter c.c.

Tale diritto trova esplicito fondamento normativo nell’art. 317-bis del codice civile che stabilisce: “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.

Significativa è una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, valutando funzionale all’interesse dei minori la frequentazione con gli ascendenti, ha ritenuto che i nonni hanno diritto a vedere i nipoti anche senza i genitori (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 marzo 2025, n. 6658).

La legge prevede l’intervento del giudice in presenza di un concreto ostacolo alla relazione tra nonni e nipoti. L’azione può essere promossa dagli stessi ascendenti, e sarà il tribunale a valutare se la frequentazione sia effettivamente conforme all’interesse del minore.

Non esiste infatti un diritto assoluto alla frequentazione: il rapporto con i nonni è considerato importante, ma sempre subordinato al benessere psicofisico del minore. Ad esempio, nei casi in cui vi siano forti conflitti familiari o situazioni che possano generare disagio per il minore, il giudice può limitare o escludere i contatti. Infatti recente giurisprudenza di merito ha sancito che qualora la frequentazione con i nonni si traduca in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo, nel bilanciamento tra i due diritti, entrambi garantiti, il diritto dei nonni è destinato a soccombere in relazione al superiore interesse del minore (Tribunale per i Minorenni di Napoli, sent. 4 aprile 2025).

Spesso può accadere che i rapporti tra nonni e nipoti vengano compromessi in caso di separazione o divorzio dei genitori, o di affidamento esclusivo a uno di essi. Anche in questi contesti, gli ascendenti possono ricorrere al tribunale per chiedere un provvedimento che assicuri la possibilità di vedere e frequentare i nipoti.

La giurisprudenza ha infatti più volte ribadito che i nonni rappresentano una figura di riferimento stabile e affettuosa, utile alla crescita equilibrata del minore, e che l’allontanamento da essi può costituire un danno affettivo.

E’ quindi riconosciuto agli ascendenti un vero e proprio diritto autonomo, distinto da quello dei genitori, la cui tutela può essere esercitata anche giudizialmente nel caso in cui venga leso o impedito.

La regolamentazione della responsabilità genitoriale: un quadro giuridico aggiornato

La responsabilità genitoriale rappresenta uno dei pilastri fondamentali del diritto di famiglia, regolamentando i diritti dei figli e i doveri dei genitori nei loro confronti. Con l’evoluzione della società e delle normative, questa materia si è arricchita di sfumature e approfondimenti che richiedono un’attenta analisi.

La responsabilità genitoriale, come espresso negli articoli 315-bis e 337-ter del codice civile, comprende l’insieme dei doveri genitoriali e dei diritti del minore relativamente alla cura, all’educazione, al mantenimento, all’istruzione e all’assistenza morale di quest’ultimo. È un principio che mira a garantire il benessere del bambino, ponendo sempre al centro l’interesse superiore del minorenne.

Negli ultimi anni, la normativa sul diritto di famiglia ha subito importanti modifiche, anche in risposta alle nuove esigenze sociali promuovendo in particolare soluzioni condivise e accordi tra le parti anche fuori dal tribunale. La recente giurisprudenza ha sottolineato inoltre l’importanza di un approccio flessibile e orientato sempre al benessere del bambino in ogni situazione successiva alla cessazione della convivenza tra i genitori. Non esistono soluzioni standardizzate per casi prestabiliti ma ogni diversa situazione familiare deve essere analizzata nello specifico.

Ad esempio un figlio in età prescolare non deve necessariamente essere collocato prevalentemente dalla madre. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1486 del 21 gennaio 2025 ha sancito che le statuizioni sull’affidamento e il collocamento dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.

La giurisprudenza degli ultimi anni sottolinea poi l’importanza di tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità, previsto dall’art. 337-ter c.c., cioè il diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori anche in situazioni di separazione e/o di conflitto. Peraltro, tale rapporto coinvolge anche parenti meno vicini: devono essere infatti conservati rapporti significativi anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale e in particolare con gli ascendenti. È fondamentale quindi che l’avvocato assista i clienti nel definire modalità di affidamento, mantenimento e visite, sempre tenendo presente il principio dell’interesse superiore del minore.

La capacità di negoziazione e di mediazione dei professionisti rappresenta quindi un valore aggiunto in questa materia favorendo soluzioni individualizzate, condivise e durature.