L’assegnazione della casa familiare rappresenta uno degli aspetti più delicati nei procedimenti di separazione e divorzio, poiché incide direttamente sulla vita quotidiana dei coniugi e, soprattutto, dei figli.

Secondo la normativa vigente (art. 337-sexies c.c.), la casa familiare viene assegnata tenendo conto, in via prioritaria, dell’interesse dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, al fine di garantire la continuità delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali sviluppatesi in tale ambiente. Ne emerge una concezione funzionale della casa familiare, intesa come il luogo in cui si esprime e si articola la vita familiare, e dove si realizza e si sviluppa la personalità dei suoi membri.

Ciò comporta che l’immobile venga, di regola, attribuito al genitore presso il quale i figli convivono stabilmente, indipendentemente dal fatto che egli sia o meno proprietario dell’abitazione.

Anche nel caso in cui il giudice ritenga opportuno, previa valutazione del miglior interesse dei figli, assegnare soltanto una porzione della casa familiare (o una singola unità abitativa), il potere di imporre limiti al diritto di proprietà si esercita comunque nell’ambito dell’art. 337-sexies c.c., trattandosi di un provvedimento adottato in favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse di questi ultimi.

L’assegnazione ha natura temporanea e funzionale: non comporta il trasferimento della proprietà del bene, ma garantisce ai figli la possibilità di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico. L’altro coniuge, proprietario o comproprietario dell’immobile, mantiene il diritto di proprietà, ma ne vede limitato l’utilizzo fino a quando permangono le esigenze di tutela della prole.

Il diritto del coniuge di rimanere nella casa coniugale di proprietà dell’altro viene meno al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne, poiché non risulta più giustificata la permanenza del genitore collocatario nella ex casa familiare. Non assumono rilievo, in tal senso, eventuali circostanze sopravvenute che rendano temporaneamente privo di mezzi il genitore stesso, non potendo tali situazioni far risorgere un obbligo di mantenimento ormai cessato. In tali casi, può residuare soltanto un obbligo alimentare a carico dei genitori (cfr. Cass. civ., ord. 17 settembre 2025, n. 25535).

In assenza di figli, l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta in via automatica: la disponibilità dell’immobile segue le regole ordinarie della proprietà e degli accordi tra le parti, eventualmente con valutazioni economiche compensative.

In ogni caso, l’assegnazione della casa familiare, in particolare quando la proprietà appartiene al genitore non assegnatario, ha un valore economico riconosciuto. Pertanto, il coniuge che perda il diritto all’assegnazione può richiedere la revisione in aumento dell’assegno di mantenimento o divorzile. Tuttavia, tale aumento non è automatico, ma deve essere giustificato da specifiche condizioni, come ad esempio nel caso in cui l’ex assegnatario debba sostenere le spese per una nuova locazione, mentre l’altro coniuge benefici di un incremento del proprio reddito grazie al canone di affitto tratto dalla ormai ex casa familiare.