Contratto di convivenza: disciplina e vantaggi per le coppie di fatto

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Sempre più coppie scelgono di convivere senza sposarsi o unirsi civilmente. Il legislatore, con la legge n. 76 del 20 maggio 2016 (cosiddetta Legge Cirinnà) ha riconosciuto e tutelato questa realtà, introducendo anche il contratto di convivenza come strumento per regolare i rapporti economici e patrimoniali.

Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Tale contratto consente ai conviventi di regolare vari aspetti della loro vita comune, in particolare:

  • la residenza comune;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita domestica, in relazione alle capacità di reddito e di lavoro di ciascuno;
  • la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni, analogo a quello previsto per i coniugi, qualora venga espressamente optato.

Inoltre, il contratto può agevolare la risoluzione di eventuali controversie in caso di cessazione della convivenza, prevedendo specifici obblighi economici connessi alla fine del rapporto, come il riconoscimento di un debito o di un mutuo o modalità di divisione dei beni comuni.

Sono invece nulle le clausole che:

  • limitano la libertà personale;
  • riguardano diritti successori (che restano disciplinati dal diritto successorio ordinario);
  • abbiano un oggetto illecito o contrario all’ordine pubblico.

Il contratto di convivenza può essere modificato in qualsiasi momento, con le stesse forme previste per la stipula.

Esso cessa di avere effetto in caso di:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi;
  • decesso di uno dei conviventi;
  • cessazione della convivenza di fatto (salvo il caso in cui la cessazione sia prevista come condizione sospensiva legata a un obbligo economico).

In caso di recesso unilaterale, il professionista che riceve l’atto ha l’obbligo di notificare la volontà di recesso all’altro convivente.

Il contratto di convivenza rappresenta dunque un istituto moderno e flessibile, che valorizza l’autonomia privata e risponde alle esigenze di tutela delle coppie di fatto.

Se desideri ricevere consulenza per la redazione o la revisione di un contratto di convivenza, lo Studio Carnassale è a disposizione per assisterti in ogni fase, dalla consulenza preliminare alla stipula.

L’assegnazione della casa familiare

L’assegnazione della casa familiare rappresenta uno degli aspetti più delicati nei procedimenti di separazione e divorzio, poiché incide direttamente sulla vita quotidiana dei coniugi e, soprattutto, dei figli.

Secondo la normativa vigente (art. 337-sexies c.c.), la casa familiare viene assegnata tenendo conto, in via prioritaria, dell’interesse dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, al fine di garantire la continuità delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali sviluppatesi in tale ambiente. Ne emerge una concezione funzionale della casa familiare, intesa come il luogo in cui si esprime e si articola la vita familiare, e dove si realizza e si sviluppa la personalità dei suoi membri.

Ciò comporta che l’immobile venga, di regola, attribuito al genitore presso il quale i figli convivono stabilmente, indipendentemente dal fatto che egli sia o meno proprietario dell’abitazione.

Anche nel caso in cui il giudice ritenga opportuno, previa valutazione del miglior interesse dei figli, assegnare soltanto una porzione della casa familiare (o una singola unità abitativa), il potere di imporre limiti al diritto di proprietà si esercita comunque nell’ambito dell’art. 337-sexies c.c., trattandosi di un provvedimento adottato in favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse di questi ultimi.

L’assegnazione ha natura temporanea e funzionale: non comporta il trasferimento della proprietà del bene, ma garantisce ai figli la possibilità di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico. L’altro coniuge, proprietario o comproprietario dell’immobile, mantiene il diritto di proprietà, ma ne vede limitato l’utilizzo fino a quando permangono le esigenze di tutela della prole.

Il diritto del coniuge di rimanere nella casa coniugale di proprietà dell’altro viene meno al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne, poiché non risulta più giustificata la permanenza del genitore collocatario nella ex casa familiare. Non assumono rilievo, in tal senso, eventuali circostanze sopravvenute che rendano temporaneamente privo di mezzi il genitore stesso, non potendo tali situazioni far risorgere un obbligo di mantenimento ormai cessato. In tali casi, può residuare soltanto un obbligo alimentare a carico dei genitori (cfr. Cass. civ., ord. 17 settembre 2025, n. 25535).

In assenza di figli, l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta in via automatica: la disponibilità dell’immobile segue le regole ordinarie della proprietà e degli accordi tra le parti, eventualmente con valutazioni economiche compensative.

In ogni caso, l’assegnazione della casa familiare, in particolare quando la proprietà appartiene al genitore non assegnatario, ha un valore economico riconosciuto. Pertanto, il coniuge che perda il diritto all’assegnazione può richiedere la revisione in aumento dell’assegno di mantenimento o divorzile. Tuttavia, tale aumento non è automatico, ma deve essere giustificato da specifiche condizioni, come ad esempio nel caso in cui l’ex assegnatario debba sostenere le spese per una nuova locazione, mentre l’altro coniuge benefici di un incremento del proprio reddito grazie al canone di affitto tratto dalla ormai ex casa familiare.

I patti patrimoniali nel diritto di famiglia

Patti matrimoniali Viterbo

L’accordo prematrimoniale, o stipulato nel corso del matrimonio, si configura come uno strumento di pianificazione patrimoniale volto a disciplinare anticipatamente alcuni aspetti economici della vita coniugale, in particolare nell’eventualità di una separazione o di un divorzio.

Si tratta, nello specifico, di un’intesa scritta tra due persone prossime al matrimonio o già coniugate, mediante la quale vengono stabilite preventivamente le modalità di gestione di determinati aspetti patrimoniali in caso di cessazione dell’unione. Tali aspetti possono riguardare, ad esempio, la suddivisione dei beni, la rinuncia a specifiche pretese economiche oppure l’assunzione di determinati obblighi da parte di un coniuge a favore dell’altro.

Per lungo tempo, la giurisprudenza prevalente ha dichiarato la nullità di tali patti per contrarietà all’ordine pubblico. Tale nullità era motivata dalla ritenuta illiceità della causa del contratto, in quanto gli accordi venivano considerati in contrasto con il principio dell’indisponibilità dei diritti in ambito matrimoniale, sancito dall’art. 160 del codice civile.

Nonostante la persistenza di questo orientamento restrittivo, negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha mostrato una crescente apertura verso le esigenze di autonomia privata all’interno delle relazioni familiari.

La recente ordinanza della Cassazione n. 20415 del 21/07/2025 conferma un orientamento già tracciato in precedenza in tema di negoziabilità endofamiliare (cfr. Cass. n. 23713/2012), recependo così le esigenze emergenti dal tessuto sociale contemporaneo. L’autonomia privata — pur nel rispetto dei diritti e dei doveri dei coniugi e dei diritti dei figli — viene sempre più riconosciuta come meritevole di tutela negli accordi atipici, ai sensi dell’art. 1322 c.c., anche nell’ambito del diritto di famiglia.

In questi accordi, la fine del matrimonio non costituisce la causa del contratto, bensì un elemento accessorio: una condizione esterna che la Cassazione qualifica come lecita condizione sospensiva, ovvero un evento futuro e incerto che determina l’efficacia dell’accordo.

In sostanza, è ammessa la stipulazione di scritture private che prevedano obblighi economici da adempiere solo in caso di rottura del vincolo matrimoniale, a condizione che siano proporzionati e non incidano su diritti considerati indisponibili. Sono dunque validi gli accordi concernenti singoli rapporti patrimoniali tra coniugi — ad esempio, un riconoscimento di debito, un mutuo o una clausola transattiva — purché relativi a diritti disponibili.

La libertà contrattuale delle parti, come detto, trova il proprio limite esclusivamente nell’ambito dei diritti indisponibili: in particolare, quelli relativi ai figli, alla contribuzione ai bisogni della famiglia e all’assegno divorzile (almeno nella sua componente assistenziale), che devono rimanere estranei a qualsiasi eventuale pattuizione.

Il diritto degli ascendenti

Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti.

In ambito familiare, i rapporti tra nonni e nipoti rivestono un’importanza affettiva e sociale rilevante. Il nostro ordinamento giuridico riconosce esplicitamente il diritto degli ascendenti a mantenere un legame stabile e significativo con i nipoti, anche in caso di crisi o rottura del nucleo familiare originario. Questo principio si fonda sulla tutela del superiore interesse del minore, come sancito dall’art. 315-bis del Codice Civile e dall’art. 337-ter c.c.

Tale diritto trova esplicito fondamento normativo nell’art. 317-bis del codice civile che stabilisce: “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.

Significativa è una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, valutando funzionale all’interesse dei minori la frequentazione con gli ascendenti, ha ritenuto che i nonni hanno diritto a vedere i nipoti anche senza i genitori (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 marzo 2025, n. 6658).

La legge prevede l’intervento del giudice in presenza di un concreto ostacolo alla relazione tra nonni e nipoti. L’azione può essere promossa dagli stessi ascendenti, e sarà il tribunale a valutare se la frequentazione sia effettivamente conforme all’interesse del minore.

Non esiste infatti un diritto assoluto alla frequentazione: il rapporto con i nonni è considerato importante, ma sempre subordinato al benessere psicofisico del minore. Ad esempio, nei casi in cui vi siano forti conflitti familiari o situazioni che possano generare disagio per il minore, il giudice può limitare o escludere i contatti. Infatti recente giurisprudenza di merito ha sancito che qualora la frequentazione con i nonni si traduca in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo, nel bilanciamento tra i due diritti, entrambi garantiti, il diritto dei nonni è destinato a soccombere in relazione al superiore interesse del minore (Tribunale per i Minorenni di Napoli, sent. 4 aprile 2025).

Spesso può accadere che i rapporti tra nonni e nipoti vengano compromessi in caso di separazione o divorzio dei genitori, o di affidamento esclusivo a uno di essi. Anche in questi contesti, gli ascendenti possono ricorrere al tribunale per chiedere un provvedimento che assicuri la possibilità di vedere e frequentare i nipoti.

La giurisprudenza ha infatti più volte ribadito che i nonni rappresentano una figura di riferimento stabile e affettuosa, utile alla crescita equilibrata del minore, e che l’allontanamento da essi può costituire un danno affettivo.

E’ quindi riconosciuto agli ascendenti un vero e proprio diritto autonomo, distinto da quello dei genitori, la cui tutela può essere esercitata anche giudizialmente nel caso in cui venga leso o impedito.

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o del figlio in seguito alla separazione dei coniugi

Assegno divorzio separazione Viterbo

L’assegno di mantenimento è un obbligo stabilito dalla legge o da un accordo tra le parti, volto a garantire, tramite un contributo economico, il sostentamento di uno dei coniugi e/o dei figli in caso di separazione.

L’entità dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge dipende da vari fattori, tra cui le condizioni economiche di ciascun coniuge, il tenore di vita durante il matrimonio, la durata del matrimonio stesso e le esigenze personali.

Per quanto concerne l’assegno di mantenimento per i l figlio, dovràcoprire le spese per alimenti, istruzione, salute e altre necessità quotidiane andando a mantenere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Il calcolo dell’assegno di mantenimento non è standardizzato e può variare notevolmente a seconda delle circostanze specifiche. Tuttavia, generalmente, come già accennato, si considerano i seguenti elementi:

  • Reddito dei coniugi: si analizza il reddito di entrambi i coniugi per determinare la capacità economica di ciascuno ed in particolare la disparità tra le condizioni economiche delle parti.
  • Spese correnti: vengono valutate le spese mensili necessarie per il mantenimento del coniuge e dei figli, inclusi affitto, bollette, spese per alimenti e istruzione.
  • Tenore di vita pre-separazione: è importante considerare il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio per garantire una certa continuità.
  • Durata del matrimonio: considerata principalmente per la quantificazione dell’assegno ma non per la sua esistenza, salvo casi estremi. Infatti la sentenza del 24 luglio 2024, n. 20507, ribadisce che in casi di matrimoni estremamente brevi, dove la durata non ha permesso la formazione di una reale comunione di vita, l’assegno a favore del coniuge può essere escluso.

La Corte di Cassazione in ogni sua statuizione, ha comunque sempre enfatizzato l’importanza di una valutazione concreta e personalizzata di ogni caso, tenendo conto di tutti i parametri previsti dall’art. 156 c.c.

L’assegno di mantenimento, una volta stabilito, ha valore di titolo immediatamente esecutivo e permette anche l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Inoltre, il giudice potrebbe imporre di prestare idonee garanzie al soggetto obbligato alla corresponsione, autorizzando eventualmente anche il sequestro di beni mobili o immobili o di crediti del debitore.

In ogni caso, in presenza di inadempimento, è possibile intraprendere azioni legali specifiche volte al recupero delle somme dovute. Peraltro in caso di omesso pagamento dell’assegno di mantenimento, il debitore potrebbe incorrere anche nella condanna per il reato di cui all’art. 570 c.p., violazione degli obblighi di assistenza familiare, indipendentemente dallo stato di necessità dei figli e dell’ex coniuge beneficiario.

Infine, l’importo dell’assegno può essere soggetto a revisione in caso di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche di uno dei coniugi e/o nelle necessità dei figli.

L’assegno periodico a favore del figlio maggiorenne

Il contributo economico a favore del figlio maggiorenne previsto dall’art. 337 septies c.c. trova fondamento tra i doveri posti in capo ai genitori ed in particolare nel diritto di ogni figlio a essere mantenuto fino alla maggiore età oppure fino a quando il maggiorenne non abbia raggiunto l’indipendenza economica.

Il riconoscimento di tale contributo economico tuttavia non è automatico ma, per la giurisprudenza, è ancorato al principio di autoresponsabilità del figlio. Proprio perché l’obbligo di mantenimento cesserebbe con la maggiore età, sussiste un obbligo in capo ai figli maggiorenni di fare quanto in loro potere per rendersi economicamente indipendenti (Cass. n. 17183/2020). Quanto espresso comporta processualmente in capo al figlio l’onere di provare la propria mancanza di indipendenza economica unitamente alla dimostrazione di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente; deve perciò dimostrare di essersi attivamente impegnato nella ricerca di un’occupazione in base alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro, eventualmente anche riducendo le proprie aspettative professionali. In sostanza il figlio, inattivo sul piano degli studi universitari, dovrà provare che la mancata indipendenza economica derivi da circostanze a lui non addebitabili.

Inoltre le ambizioni del figlio potrebbero anche essere ridimensionate, oltre che in nome della dignità e dell’autonomia del ragazzo stesso, anche in considerazione del principio costituzionale di solidarietà verso i propri cari e dell’obbligo morale di non chiedere ai propri genitori un sacrificio maggiore di quello che si è disposti a fare in prima persona. Il concetto di indipendenza economica coincide così con quanto necessario per soddisfare le primarie esigenze di vita e quindi con l’idoneità di una ipotetica retribuzione a consentire un’esistenza dignitosa. A tal fine sarà dunque necessaria una valutazione caso per caso.

Casi specifici di revoca dell’assegno, per la giurisprudenza, sono stati ad esempio quello in cui il figlio aveva stipulato un contratto di lavoro a termine (Cass. n. 40282/2021) o quello in cui il figlio aveva rifiutato un’offerta di lavoro al di sotto delle proprie aspettative professionali, considerato che la permanenza della condizione di dipendenza economica, in quest’ultimo caso, sarebbe dipesa dalla sua colpa (Cass.n. 22314/2017).

La Suprema Corte ha precisato infine che, in caso di revoca del contributo economico, il figlio potrebbe rivolgersi agli strumenti di ausilio di dimensione sociale finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo restando comunque l’obbligo alimentare a carico dei genitori ai sensi dell’art. 433 c.c. per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (Cass. n. 38366/2021).

I parametri per la quantificazione dell’assegno divorzile

A seguito dello scioglimento del matrimonio può essere previsto l’obbligo a carico di uno degli ex coniugi di corrispondere periodicamente all’altro un contributo economico quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La decisione del tribunale deve tener conto di una serie di criteri ed in particolare “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi”, inoltre, secondo l’art. 5 co. 6 L. 898/70, tutti questi singoli elementi devono parametrarsi alla durata del matrimonio.

Tale prestazione ha presupposti e finalità diverse dall’assegno di mantenimento stabilito con la separazione dei coniugi. Quest’ultimo infatti ha lo scopo di assicurare al coniuge meno abbiente il medesimo tenore di vita avuto durante il matrimonio, nella considerazione che il vincolo matrimoniale seppur attenuato risulta ancora presente, mentre i criteri in base ai quali viene fissato l’assegno divorzile prescindono dal mantenimento del tenore di vita; infatti la garanzia della continuità dello status economico raggiunto durante il matrimonio non può persistere una volta che tale vincolo sia stato definitivamente sciolto.

In tale ottica la Cassazione attesta il principio dell’autosufficienza verso il quale devono muoversi gli ex coniugi, lasciando in ogni caso ferma la funzione e la natura di tipo assistenziale dell’assegno divorzile ancorata al principio costituzionale di solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato.

Nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 sono stati definitivamente chiariti i principi applicabili in materia. Tale sentenza afferma che l’assegno divorzile, oltre alla funzione assistenziale, può avere eventualmente anche una funzione compensativa e perequativa rispetto ad eventuali sacrifici e rinunce professionali e/o reddituali effettuate dal coniuge più debole e conseguenti alle scelte di indirizzo familiare condivise in passato dalla coppia. La Suprema Corte chiarisce dunque che l’accertamento dell’an e del quantum dell’assegno divorzile muove verso un’unica concezione dove i criteri normativi devono essere considerati in un unico processo di valutazione; ciò perché i principi di autodeterminazione e di responsabilità di ogni soggetto sono alla base della scelta di unirsi in matrimonio e, successivamente, anche dell’impostazione e della conduzione della vita matrimoniale volta a definire i ruoli tra i coniugi e a fissare il contributo di ciascuno alla realizzazione della vita familiare.

In tale ottica l’ex coniuge economicamente più debole che abbia contribuito al tenore di vita della famiglia con personali sacrifici anche rispetto alle proprie aspettative professionali e abbia in tal modo concorso occupandosi dei figli e della casa, aiutando così l’altro coniuge nell’affermazione lavorativo-professionale, acquisterà il diritto all’assegno divorzile non per mantenere uno standard di vita ma per compensare i sacrifici effettuati.

Emerge così una natura composita di tale contributo economico che potrebbe essere legato ad una funzione di tipo assistenziale, basata cioè sulla solidarietà post coniugale e dove vi è per il futuro un’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, ad una funzione compensativa, secondo le scelte comuni effettuate durante la vita coniugale e quindi in base a dati legati al passato, nonché ad una funzione perequativa, al fine di sanare le disuguagliane reddituali dovute alle scelte compiute insieme dai coniugi.

Anche nell’analisi di eventuali richieste di revisione dell’assegno, potrebbe esserci perciò una rimodulazione che porti a caducare esclusivamente la parte assistenziale del contributo economico lasciando intatte le componenti compensativa e perequativa dell’assegno.

Non essendo riconosciuta più un’esclusiva funzione assistenziale, la natura del contributo economico analizzato esce dunque dal novero dei diritti indisponibili puri; proprio per la natura composita e le varie funzioni dell’assegno divorzile, ragguardevole teoria dottrinale definisce tali diritti come “relativamente indisponibili” (cfr. Prof. Avv. C. Cecchella), diritti che sarebbero disponibili solo una volta sorti.