Sempre più coppie scelgono di convivere senza sposarsi o unirsi civilmente. Il legislatore, con la legge n. 76 del 20 maggio 2016 (cosiddetta Legge Cirinnà) ha riconosciuto e tutelato questa realtà, introducendo anche il contratto di convivenza come strumento per regolare i rapporti economici e patrimoniali.
Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Tale contratto consente ai conviventi di regolare vari aspetti della loro vita comune, in particolare:
- la residenza comune;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita domestica, in relazione alle capacità di reddito e di lavoro di ciascuno;
- la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni, analogo a quello previsto per i coniugi, qualora venga espressamente optato.
Inoltre, il contratto può agevolare la risoluzione di eventuali controversie in caso di cessazione della convivenza, prevedendo specifici obblighi economici connessi alla fine del rapporto, come il riconoscimento di un debito o di un mutuo o modalità di divisione dei beni comuni.
Sono invece nulle le clausole che:
- limitano la libertà personale;
- riguardano diritti successori (che restano disciplinati dal diritto successorio ordinario);
- abbiano un oggetto illecito o contrario all’ordine pubblico.
Il contratto di convivenza può essere modificato in qualsiasi momento, con le stesse forme previste per la stipula.
Esso cessa di avere effetto in caso di:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi;
- decesso di uno dei conviventi;
- cessazione della convivenza di fatto (salvo il caso in cui la cessazione sia prevista come condizione sospensiva legata a un obbligo economico).
In caso di recesso unilaterale, il professionista che riceve l’atto ha l’obbligo di notificare la volontà di recesso all’altro convivente.
Il contratto di convivenza rappresenta dunque un istituto moderno e flessibile, che valorizza l’autonomia privata e risponde alle esigenze di tutela delle coppie di fatto.
Se desideri ricevere consulenza per la redazione o la revisione di un contratto di convivenza, lo Studio Carnassale è a disposizione per assisterti in ogni fase, dalla consulenza preliminare alla stipula.
