Riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 29 gennaio 2025 (pubblicata in G.U. il 26/03/2025)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33/2025, ha affrontato la questione della legittimità delle disposizioni normative che limitano l’accesso all’adozione internazionale ai soli genitori coniugati. La Consulta ha così dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.

Anche i single potranno adottare bambini stranieri in situazioni di abbandono

D’ora in poi, dunque, in Italia anche i single potranno adottare bambini stranieri in situazioni di abbandono. Per i giudici costituzionali, infatti, l’esclusione “si pone in contrasto con gli articoli 2 (a garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo) e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, laddove i limiti imposti dalla normativa comprimono “in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore”. Questo riconoscimento è fondamentale per promuovere il benessere dei bambini, assicurando loro più ampie possibilità per crescere in un ambiente familiare, e per garantire che anche i genitori single possano contribuire a creare famiglie amorevoli e stabili. Inoltre, secondo la Corte, “l’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa ad adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore”.

La giurisprudenza costituzionale già in precedenza aveva riconosciuto l’astratta idoneità della persona singola a offrire un ambiente stabile e armonioso. E “questo tanto più va ribadito – si legge nella sentenza in commento – ove si consideri che anche il modello della famiglia monoparentale trova riconoscimento nella Costituzione”; fermo restando, specifica la Corte, “che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore”.

La Corte ha quindi sottolineato che il diritto alla genitorialità e quindi all’adozione deve essere garantito a tutte le persone, indipendentemente dal loro stato civile, sollecitando il Legislatore ad intervenire per modificare in tal senso la legge n.183/84.

Tale cambiamento rappresenta dunque nuove opportunità per chi vuole diventare genitore, costituendo anche un passo in avanti nella tutela dei diritti dei bambini.