Riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 29 gennaio 2025 (pubblicata in G.U. il 26/03/2025)
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33/2025, ha affrontato la questione della legittimità delle disposizioni normative che limitano l’accesso all’adozione internazionale ai soli genitori coniugati. La Consulta ha così dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.
D’ora in poi, dunque, in Italia anche i single potranno adottare bambini stranieri in situazioni di abbandono. Per i giudici costituzionali, infatti, l’esclusione “si pone in contrasto con gli articoli 2 (a garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo) e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, laddove i limiti imposti dalla normativa comprimono “in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore”. Questo riconoscimento è fondamentale per promuovere il benessere dei bambini, assicurando loro più ampie possibilità per crescere in un ambiente familiare, e per garantire che anche i genitori single possano contribuire a creare famiglie amorevoli e stabili. Inoltre, secondo la Corte, “l’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa ad adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore”.
La giurisprudenza costituzionale già in precedenza aveva riconosciuto l’astratta idoneità della persona singola a offrire un ambiente stabile e armonioso. E “questo tanto più va ribadito – si legge nella sentenza in commento – ove si consideri che anche il modello della famiglia monoparentale trova riconoscimento nella Costituzione”; fermo restando, specifica la Corte, “che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore”.
La Corte ha quindi sottolineato che il diritto alla genitorialità e quindi all’adozione deve essere garantito a tutte le persone, indipendentemente dal loro stato civile, sollecitando il Legislatore ad intervenire per modificare in tal senso la legge n.183/84.
Tale cambiamento rappresenta dunque nuove opportunità per chi vuole diventare genitore, costituendo anche un passo in avanti nella tutela dei diritti dei bambini.
