La Legge di Semplificazione 2025 (L. 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha modificato in modo significativo la disciplina della tutela dei legittimari nelle successioni ereditarie.
La riforma interviene sugli articoli 561 e 563 del codice civile, incidendo profondamente sui rapporti tra legittimari, donatari e terzi acquirenti di immobili provenienti da donazione.
Chi sono i legittimari lesi o pretermessi?
Nel sistema successorio italiano, i legittimari sono i soggetti ai quali la legge riserva una quota minima del patrimonio del defunto (quota di legittima), anche contro eventuali disposizioni testamentarie difformi.
I legittimari sono il coniuge, i figli (legittimi, naturali, adottivi) e, in assenza di figli, gli ascendenti.
Si definiscono pretermessi, se esclusi totalmente dal testamento, lesi, se hanno ricevuto meno della quota loro spettante.
In entrambi i casi, la tutela si realizza mediante l’azione di riduzione.
La disciplina previgente: azione di restituzione contro i terzi
Prima della riforma, il sistema prevedeva una tutela particolarmente incisiva.
In caso di accoglimento dell’azione di riduzione, se il donatario aveva venduto l’immobile a un terzo e non erano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, dopo aver escusso il patrimonio del donatario, poteva agire con azione di restituzione contro i successivi acquirenti, seguendo l’ordine cronologico delle alienazioni (a partire dall’ultima).
Il terzo poteva evitare la restituzione in natura pagando l’equivalente in denaro.
Impatto sul mercato immobiliare
Questa disciplina comportava forte incertezza giuridica sugli immobili di provenienza donativa, difficoltà nell’ottenere mutui e riluttanza degli istituti di credito a finanziare acquisti derivanti da donazione.
La possibile futura azione dei legittimari rappresentava infatti un rischio significativo per banche e acquirenti.
La nuova disciplina: tutela solo obbligatoria e non più reale
La riforma ha modificato radicalmente l’impostazione tradizionale.
Modifica dell’art. 561 c.c.
Il nuovo Art. 561 c.c. stabilisce che:
- i pesi e le ipoteche iscritti dal donatario restano efficaci anche dopo la riduzione;
- non opera più il principio della “purgazione” delle ipoteche.
A tutela del legittimario, il donatario è tenuto a compensare in denaro il minor valore del bene gravato, nei limiti necessari a reintegrare la quota di riserva.
La disposizione si applica anche a beni mobili registrati e beni mobili non registrati.
Riscrittura dell’art. 563 c.c.
Il nuovo Art. 563 c.c. prevede che:
- la riduzione della donazione non pregiudica i terzi acquirenti a titolo oneroso;
- l’acquisto del terzo diventa definitivo sin dal momento del trasferimento.
Il legittimario conserva esclusivamente un diritto di credito verso il donatario, finalizzato all’integrazione della quota di legittima.
Insolvenza del donatario
La disciplina distingue due ipotesi:
- Alienazione a titolo oneroso: il rischio dell’insolvenza grava sul legittimario, che non può agire contro il terzo.
- Alienazione a titolo gratuito: il terzo risponde nei limiti del vantaggio ricevuto (art. 563, comma 2).
Riduzione del termine ex art. 2652 c.c.
È stato modificato anche il art. 2652 c.c.: per le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie, il termine oltre il quale la sentenza non pregiudica i terzi acquirenti a titolo oneroso viene ridotto da 10 a 3 anni dalla trascrizione.
Cosa cambia in sostanza?
La riforma trasforma la tutela del legittimario:
- da tutela reale (opponibile ai terzi),
- a tutela obbligatoria (credito verso il donatario).
Si tratta di un cambiamento strutturale della disciplina delle donazioni, storicamente considerate anticipazioni ereditarie soggette al principio di intangibilità della legittima anche sotto il profilo qualitativo.
Conclusioni
La riforma 2025 rappresenta una svolta nel diritto successorio e nella circolazione degli immobili provenienti da donazione.
Se da un lato rafforza la stabilità del mercato immobiliare e la tutela dei terzi acquirenti, dall’altro riduce sensibilmente gli strumenti di tutela reale a disposizione dei legittimari.
Per valutare l’impatto concreto della nuova disciplina su donazioni già effettuate o successioni in corso, è fondamentale un’analisi caso per caso.
