I patti patrimoniali nel diritto di famiglia

Patti matrimoniali Viterbo

L’accordo prematrimoniale, o stipulato nel corso del matrimonio, si configura come uno strumento di pianificazione patrimoniale volto a disciplinare anticipatamente alcuni aspetti economici della vita coniugale, in particolare nell’eventualità di una separazione o di un divorzio.

Si tratta, nello specifico, di un’intesa scritta tra due persone prossime al matrimonio o già coniugate, mediante la quale vengono stabilite preventivamente le modalità di gestione di determinati aspetti patrimoniali in caso di cessazione dell’unione. Tali aspetti possono riguardare, ad esempio, la suddivisione dei beni, la rinuncia a specifiche pretese economiche oppure l’assunzione di determinati obblighi da parte di un coniuge a favore dell’altro.

Per lungo tempo, la giurisprudenza prevalente ha dichiarato la nullità di tali patti per contrarietà all’ordine pubblico. Tale nullità era motivata dalla ritenuta illiceità della causa del contratto, in quanto gli accordi venivano considerati in contrasto con il principio dell’indisponibilità dei diritti in ambito matrimoniale, sancito dall’art. 160 del codice civile.

Nonostante la persistenza di questo orientamento restrittivo, negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha mostrato una crescente apertura verso le esigenze di autonomia privata all’interno delle relazioni familiari.

La recente ordinanza della Cassazione n. 20415 del 21/07/2025 conferma un orientamento già tracciato in precedenza in tema di negoziabilità endofamiliare (cfr. Cass. n. 23713/2012), recependo così le esigenze emergenti dal tessuto sociale contemporaneo. L’autonomia privata — pur nel rispetto dei diritti e dei doveri dei coniugi e dei diritti dei figli — viene sempre più riconosciuta come meritevole di tutela negli accordi atipici, ai sensi dell’art. 1322 c.c., anche nell’ambito del diritto di famiglia.

In questi accordi, la fine del matrimonio non costituisce la causa del contratto, bensì un elemento accessorio: una condizione esterna che la Cassazione qualifica come lecita condizione sospensiva, ovvero un evento futuro e incerto che determina l’efficacia dell’accordo.

In sostanza, è ammessa la stipulazione di scritture private che prevedano obblighi economici da adempiere solo in caso di rottura del vincolo matrimoniale, a condizione che siano proporzionati e non incidano su diritti considerati indisponibili. Sono dunque validi gli accordi concernenti singoli rapporti patrimoniali tra coniugi — ad esempio, un riconoscimento di debito, un mutuo o una clausola transattiva — purché relativi a diritti disponibili.

La libertà contrattuale delle parti, come detto, trova il proprio limite esclusivamente nell’ambito dei diritti indisponibili: in particolare, quelli relativi ai figli, alla contribuzione ai bisogni della famiglia e all’assegno divorzile (almeno nella sua componente assistenziale), che devono rimanere estranei a qualsiasi eventuale pattuizione.

L’assegno periodico a favore del figlio maggiorenne

Il contributo economico a favore del figlio maggiorenne previsto dall’art. 337 septies c.c. trova fondamento tra i doveri posti in capo ai genitori ed in particolare nel diritto di ogni figlio a essere mantenuto fino alla maggiore età oppure fino a quando il maggiorenne non abbia raggiunto l’indipendenza economica.

Il riconoscimento di tale contributo economico tuttavia non è automatico ma, per la giurisprudenza, è ancorato al principio di autoresponsabilità del figlio. Proprio perché l’obbligo di mantenimento cesserebbe con la maggiore età, sussiste un obbligo in capo ai figli maggiorenni di fare quanto in loro potere per rendersi economicamente indipendenti (Cass. n. 17183/2020). Quanto espresso comporta processualmente in capo al figlio l’onere di provare la propria mancanza di indipendenza economica unitamente alla dimostrazione di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente; deve perciò dimostrare di essersi attivamente impegnato nella ricerca di un’occupazione in base alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro, eventualmente anche riducendo le proprie aspettative professionali. In sostanza il figlio, inattivo sul piano degli studi universitari, dovrà provare che la mancata indipendenza economica derivi da circostanze a lui non addebitabili.

Inoltre le ambizioni del figlio potrebbero anche essere ridimensionate, oltre che in nome della dignità e dell’autonomia del ragazzo stesso, anche in considerazione del principio costituzionale di solidarietà verso i propri cari e dell’obbligo morale di non chiedere ai propri genitori un sacrificio maggiore di quello che si è disposti a fare in prima persona. Il concetto di indipendenza economica coincide così con quanto necessario per soddisfare le primarie esigenze di vita e quindi con l’idoneità di una ipotetica retribuzione a consentire un’esistenza dignitosa. A tal fine sarà dunque necessaria una valutazione caso per caso.

Casi specifici di revoca dell’assegno, per la giurisprudenza, sono stati ad esempio quello in cui il figlio aveva stipulato un contratto di lavoro a termine (Cass. n. 40282/2021) o quello in cui il figlio aveva rifiutato un’offerta di lavoro al di sotto delle proprie aspettative professionali, considerato che la permanenza della condizione di dipendenza economica, in quest’ultimo caso, sarebbe dipesa dalla sua colpa (Cass.n. 22314/2017).

La Suprema Corte ha precisato infine che, in caso di revoca del contributo economico, il figlio potrebbe rivolgersi agli strumenti di ausilio di dimensione sociale finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo restando comunque l’obbligo alimentare a carico dei genitori ai sensi dell’art. 433 c.c. per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (Cass. n. 38366/2021).