L’assegno di mantenimento è un obbligo stabilito dalla legge o da un accordo tra le parti, volto a garantire, tramite un contributo economico, il sostentamento di uno dei coniugi e/o dei figli in caso di separazione.
L’entità dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge dipende da vari fattori, tra cui le condizioni economiche di ciascun coniuge, il tenore di vita durante il matrimonio, la durata del matrimonio stesso e le esigenze personali.
Per quanto concerne l’assegno di mantenimento per i l figlio, dovràcoprire le spese per alimenti, istruzione, salute e altre necessità quotidiane andando a mantenere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
Il calcolo dell’assegno di mantenimento non è standardizzato e può variare notevolmente a seconda delle circostanze specifiche. Tuttavia, generalmente, come già accennato, si considerano i seguenti elementi:
- Reddito dei coniugi: si analizza il reddito di entrambi i coniugi per determinare la capacità economica di ciascuno ed in particolare la disparità tra le condizioni economiche delle parti.
- Spese correnti: vengono valutate le spese mensili necessarie per il mantenimento del coniuge e dei figli, inclusi affitto, bollette, spese per alimenti e istruzione.
- Tenore di vita pre-separazione: è importante considerare il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio per garantire una certa continuità.
- Durata del matrimonio: considerata principalmente per la quantificazione dell’assegno ma non per la sua esistenza, salvo casi estremi. Infatti la sentenza del 24 luglio 2024, n. 20507, ribadisce che in casi di matrimoni estremamente brevi, dove la durata non ha permesso la formazione di una reale comunione di vita, l’assegno a favore del coniuge può essere escluso.
La Corte di Cassazione in ogni sua statuizione, ha comunque sempre enfatizzato l’importanza di una valutazione concreta e personalizzata di ogni caso, tenendo conto di tutti i parametri previsti dall’art. 156 c.c.
L’assegno di mantenimento, una volta stabilito, ha valore di titolo immediatamente esecutivo e permette anche l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Inoltre, il giudice potrebbe imporre di prestare idonee garanzie al soggetto obbligato alla corresponsione, autorizzando eventualmente anche il sequestro di beni mobili o immobili o di crediti del debitore.
In ogni caso, in presenza di inadempimento, è possibile intraprendere azioni legali specifiche volte al recupero delle somme dovute. Peraltro in caso di omesso pagamento dell’assegno di mantenimento, il debitore potrebbe incorrere anche nella condanna per il reato di cui all’art. 570 c.p., violazione degli obblighi di assistenza familiare, indipendentemente dallo stato di necessità dei figli e dell’ex coniuge beneficiario.
Infine, l’importo dell’assegno può essere soggetto a revisione in caso di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche di uno dei coniugi e/o nelle necessità dei figli.


