L’accordo prematrimoniale, o stipulato nel corso del matrimonio, si configura come uno strumento di pianificazione patrimoniale volto a disciplinare anticipatamente alcuni aspetti economici della vita coniugale, in particolare nell’eventualità di una separazione o di un divorzio.
Si tratta, nello specifico, di un’intesa scritta tra due persone prossime al matrimonio o già coniugate, mediante la quale vengono stabilite preventivamente le modalità di gestione di determinati aspetti patrimoniali in caso di cessazione dell’unione. Tali aspetti possono riguardare, ad esempio, la suddivisione dei beni, la rinuncia a specifiche pretese economiche oppure l’assunzione di determinati obblighi da parte di un coniuge a favore dell’altro.
Per lungo tempo, la giurisprudenza prevalente ha dichiarato la nullità di tali patti per contrarietà all’ordine pubblico. Tale nullità era motivata dalla ritenuta illiceità della causa del contratto, in quanto gli accordi venivano considerati in contrasto con il principio dell’indisponibilità dei diritti in ambito matrimoniale, sancito dall’art. 160 del codice civile.
Nonostante la persistenza di questo orientamento restrittivo, negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha mostrato una crescente apertura verso le esigenze di autonomia privata all’interno delle relazioni familiari.
La recente ordinanza della Cassazione n. 20415 del 21/07/2025 conferma un orientamento già tracciato in precedenza in tema di negoziabilità endofamiliare (cfr. Cass. n. 23713/2012), recependo così le esigenze emergenti dal tessuto sociale contemporaneo. L’autonomia privata — pur nel rispetto dei diritti e dei doveri dei coniugi e dei diritti dei figli — viene sempre più riconosciuta come meritevole di tutela negli accordi atipici, ai sensi dell’art. 1322 c.c., anche nell’ambito del diritto di famiglia.
In questi accordi, la fine del matrimonio non costituisce la causa del contratto, bensì un elemento accessorio: una condizione esterna che la Cassazione qualifica come lecita condizione sospensiva, ovvero un evento futuro e incerto che determina l’efficacia dell’accordo.
In sostanza, è ammessa la stipulazione di scritture private che prevedano obblighi economici da adempiere solo in caso di rottura del vincolo matrimoniale, a condizione che siano proporzionati e non incidano su diritti considerati indisponibili. Sono dunque validi gli accordi concernenti singoli rapporti patrimoniali tra coniugi — ad esempio, un riconoscimento di debito, un mutuo o una clausola transattiva — purché relativi a diritti disponibili.
La libertà contrattuale delle parti, come detto, trova il proprio limite esclusivamente nell’ambito dei diritti indisponibili: in particolare, quelli relativi ai figli, alla contribuzione ai bisogni della famiglia e all’assegno divorzile (almeno nella sua componente assistenziale), che devono rimanere estranei a qualsiasi eventuale pattuizione.
