I patti patrimoniali nel diritto di famiglia

Patti matrimoniali Viterbo

L’accordo prematrimoniale, o stipulato nel corso del matrimonio, si configura come uno strumento di pianificazione patrimoniale volto a disciplinare anticipatamente alcuni aspetti economici della vita coniugale, in particolare nell’eventualità di una separazione o di un divorzio.

Si tratta, nello specifico, di un’intesa scritta tra due persone prossime al matrimonio o già coniugate, mediante la quale vengono stabilite preventivamente le modalità di gestione di determinati aspetti patrimoniali in caso di cessazione dell’unione. Tali aspetti possono riguardare, ad esempio, la suddivisione dei beni, la rinuncia a specifiche pretese economiche oppure l’assunzione di determinati obblighi da parte di un coniuge a favore dell’altro.

Per lungo tempo, la giurisprudenza prevalente ha dichiarato la nullità di tali patti per contrarietà all’ordine pubblico. Tale nullità era motivata dalla ritenuta illiceità della causa del contratto, in quanto gli accordi venivano considerati in contrasto con il principio dell’indisponibilità dei diritti in ambito matrimoniale, sancito dall’art. 160 del codice civile.

Nonostante la persistenza di questo orientamento restrittivo, negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha mostrato una crescente apertura verso le esigenze di autonomia privata all’interno delle relazioni familiari.

La recente ordinanza della Cassazione n. 20415 del 21/07/2025 conferma un orientamento già tracciato in precedenza in tema di negoziabilità endofamiliare (cfr. Cass. n. 23713/2012), recependo così le esigenze emergenti dal tessuto sociale contemporaneo. L’autonomia privata — pur nel rispetto dei diritti e dei doveri dei coniugi e dei diritti dei figli — viene sempre più riconosciuta come meritevole di tutela negli accordi atipici, ai sensi dell’art. 1322 c.c., anche nell’ambito del diritto di famiglia.

In questi accordi, la fine del matrimonio non costituisce la causa del contratto, bensì un elemento accessorio: una condizione esterna che la Cassazione qualifica come lecita condizione sospensiva, ovvero un evento futuro e incerto che determina l’efficacia dell’accordo.

In sostanza, è ammessa la stipulazione di scritture private che prevedano obblighi economici da adempiere solo in caso di rottura del vincolo matrimoniale, a condizione che siano proporzionati e non incidano su diritti considerati indisponibili. Sono dunque validi gli accordi concernenti singoli rapporti patrimoniali tra coniugi — ad esempio, un riconoscimento di debito, un mutuo o una clausola transattiva — purché relativi a diritti disponibili.

La libertà contrattuale delle parti, come detto, trova il proprio limite esclusivamente nell’ambito dei diritti indisponibili: in particolare, quelli relativi ai figli, alla contribuzione ai bisogni della famiglia e all’assegno divorzile (almeno nella sua componente assistenziale), che devono rimanere estranei a qualsiasi eventuale pattuizione.

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o del figlio in seguito alla separazione dei coniugi

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L’assegno di mantenimento è un obbligo stabilito dalla legge o da un accordo tra le parti, volto a garantire, tramite un contributo economico, il sostentamento di uno dei coniugi e/o dei figli in caso di separazione.

L’entità dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge dipende da vari fattori, tra cui le condizioni economiche di ciascun coniuge, il tenore di vita durante il matrimonio, la durata del matrimonio stesso e le esigenze personali.

Per quanto concerne l’assegno di mantenimento per i l figlio, dovràcoprire le spese per alimenti, istruzione, salute e altre necessità quotidiane andando a mantenere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Il calcolo dell’assegno di mantenimento non è standardizzato e può variare notevolmente a seconda delle circostanze specifiche. Tuttavia, generalmente, come già accennato, si considerano i seguenti elementi:

  • Reddito dei coniugi: si analizza il reddito di entrambi i coniugi per determinare la capacità economica di ciascuno ed in particolare la disparità tra le condizioni economiche delle parti.
  • Spese correnti: vengono valutate le spese mensili necessarie per il mantenimento del coniuge e dei figli, inclusi affitto, bollette, spese per alimenti e istruzione.
  • Tenore di vita pre-separazione: è importante considerare il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio per garantire una certa continuità.
  • Durata del matrimonio: considerata principalmente per la quantificazione dell’assegno ma non per la sua esistenza, salvo casi estremi. Infatti la sentenza del 24 luglio 2024, n. 20507, ribadisce che in casi di matrimoni estremamente brevi, dove la durata non ha permesso la formazione di una reale comunione di vita, l’assegno a favore del coniuge può essere escluso.

La Corte di Cassazione in ogni sua statuizione, ha comunque sempre enfatizzato l’importanza di una valutazione concreta e personalizzata di ogni caso, tenendo conto di tutti i parametri previsti dall’art. 156 c.c.

L’assegno di mantenimento, una volta stabilito, ha valore di titolo immediatamente esecutivo e permette anche l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Inoltre, il giudice potrebbe imporre di prestare idonee garanzie al soggetto obbligato alla corresponsione, autorizzando eventualmente anche il sequestro di beni mobili o immobili o di crediti del debitore.

In ogni caso, in presenza di inadempimento, è possibile intraprendere azioni legali specifiche volte al recupero delle somme dovute. Peraltro in caso di omesso pagamento dell’assegno di mantenimento, il debitore potrebbe incorrere anche nella condanna per il reato di cui all’art. 570 c.p., violazione degli obblighi di assistenza familiare, indipendentemente dallo stato di necessità dei figli e dell’ex coniuge beneficiario.

Infine, l’importo dell’assegno può essere soggetto a revisione in caso di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche di uno dei coniugi e/o nelle necessità dei figli.

I parametri per la quantificazione dell’assegno divorzile

A seguito dello scioglimento del matrimonio può essere previsto l’obbligo a carico di uno degli ex coniugi di corrispondere periodicamente all’altro un contributo economico quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La decisione del tribunale deve tener conto di una serie di criteri ed in particolare “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi”, inoltre, secondo l’art. 5 co. 6 L. 898/70, tutti questi singoli elementi devono parametrarsi alla durata del matrimonio.

Tale prestazione ha presupposti e finalità diverse dall’assegno di mantenimento stabilito con la separazione dei coniugi. Quest’ultimo infatti ha lo scopo di assicurare al coniuge meno abbiente il medesimo tenore di vita avuto durante il matrimonio, nella considerazione che il vincolo matrimoniale seppur attenuato risulta ancora presente, mentre i criteri in base ai quali viene fissato l’assegno divorzile prescindono dal mantenimento del tenore di vita; infatti la garanzia della continuità dello status economico raggiunto durante il matrimonio non può persistere una volta che tale vincolo sia stato definitivamente sciolto.

In tale ottica la Cassazione attesta il principio dell’autosufficienza verso il quale devono muoversi gli ex coniugi, lasciando in ogni caso ferma la funzione e la natura di tipo assistenziale dell’assegno divorzile ancorata al principio costituzionale di solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato.

Nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 sono stati definitivamente chiariti i principi applicabili in materia. Tale sentenza afferma che l’assegno divorzile, oltre alla funzione assistenziale, può avere eventualmente anche una funzione compensativa e perequativa rispetto ad eventuali sacrifici e rinunce professionali e/o reddituali effettuate dal coniuge più debole e conseguenti alle scelte di indirizzo familiare condivise in passato dalla coppia. La Suprema Corte chiarisce dunque che l’accertamento dell’an e del quantum dell’assegno divorzile muove verso un’unica concezione dove i criteri normativi devono essere considerati in un unico processo di valutazione; ciò perché i principi di autodeterminazione e di responsabilità di ogni soggetto sono alla base della scelta di unirsi in matrimonio e, successivamente, anche dell’impostazione e della conduzione della vita matrimoniale volta a definire i ruoli tra i coniugi e a fissare il contributo di ciascuno alla realizzazione della vita familiare.

In tale ottica l’ex coniuge economicamente più debole che abbia contribuito al tenore di vita della famiglia con personali sacrifici anche rispetto alle proprie aspettative professionali e abbia in tal modo concorso occupandosi dei figli e della casa, aiutando così l’altro coniuge nell’affermazione lavorativo-professionale, acquisterà il diritto all’assegno divorzile non per mantenere uno standard di vita ma per compensare i sacrifici effettuati.

Emerge così una natura composita di tale contributo economico che potrebbe essere legato ad una funzione di tipo assistenziale, basata cioè sulla solidarietà post coniugale e dove vi è per il futuro un’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, ad una funzione compensativa, secondo le scelte comuni effettuate durante la vita coniugale e quindi in base a dati legati al passato, nonché ad una funzione perequativa, al fine di sanare le disuguagliane reddituali dovute alle scelte compiute insieme dai coniugi.

Anche nell’analisi di eventuali richieste di revisione dell’assegno, potrebbe esserci perciò una rimodulazione che porti a caducare esclusivamente la parte assistenziale del contributo economico lasciando intatte le componenti compensativa e perequativa dell’assegno.

Non essendo riconosciuta più un’esclusiva funzione assistenziale, la natura del contributo economico analizzato esce dunque dal novero dei diritti indisponibili puri; proprio per la natura composita e le varie funzioni dell’assegno divorzile, ragguardevole teoria dottrinale definisce tali diritti come “relativamente indisponibili” (cfr. Prof. Avv. C. Cecchella), diritti che sarebbero disponibili solo una volta sorti.