I parametri per la quantificazione dell’assegno divorzile

A seguito dello scioglimento del matrimonio può essere previsto l’obbligo a carico di uno degli ex coniugi di corrispondere periodicamente all’altro un contributo economico quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La decisione del tribunale deve tener conto di una serie di criteri ed in particolare “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi”, inoltre, secondo l’art. 5 co. 6 L. 898/70, tutti questi singoli elementi devono parametrarsi alla durata del matrimonio.

Tale prestazione ha presupposti e finalità diverse dall’assegno di mantenimento stabilito con la separazione dei coniugi. Quest’ultimo infatti ha lo scopo di assicurare al coniuge meno abbiente il medesimo tenore di vita avuto durante il matrimonio, nella considerazione che il vincolo matrimoniale seppur attenuato risulta ancora presente, mentre i criteri in base ai quali viene fissato l’assegno divorzile prescindono dal mantenimento del tenore di vita; infatti la garanzia della continuità dello status economico raggiunto durante il matrimonio non può persistere una volta che tale vincolo sia stato definitivamente sciolto.

In tale ottica la Cassazione attesta il principio dell’autosufficienza verso il quale devono muoversi gli ex coniugi, lasciando in ogni caso ferma la funzione e la natura di tipo assistenziale dell’assegno divorzile ancorata al principio costituzionale di solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato.

Nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 sono stati definitivamente chiariti i principi applicabili in materia. Tale sentenza afferma che l’assegno divorzile, oltre alla funzione assistenziale, può avere eventualmente anche una funzione compensativa e perequativa rispetto ad eventuali sacrifici e rinunce professionali e/o reddituali effettuate dal coniuge più debole e conseguenti alle scelte di indirizzo familiare condivise in passato dalla coppia. La Suprema Corte chiarisce dunque che l’accertamento dell’an e del quantum dell’assegno divorzile muove verso un’unica concezione dove i criteri normativi devono essere considerati in un unico processo di valutazione; ciò perché i principi di autodeterminazione e di responsabilità di ogni soggetto sono alla base della scelta di unirsi in matrimonio e, successivamente, anche dell’impostazione e della conduzione della vita matrimoniale volta a definire i ruoli tra i coniugi e a fissare il contributo di ciascuno alla realizzazione della vita familiare.

In tale ottica l’ex coniuge economicamente più debole che abbia contribuito al tenore di vita della famiglia con personali sacrifici anche rispetto alle proprie aspettative professionali e abbia in tal modo concorso occupandosi dei figli e della casa, aiutando così l’altro coniuge nell’affermazione lavorativo-professionale, acquisterà il diritto all’assegno divorzile non per mantenere uno standard di vita ma per compensare i sacrifici effettuati.

Emerge così una natura composita di tale contributo economico che potrebbe essere legato ad una funzione di tipo assistenziale, basata cioè sulla solidarietà post coniugale e dove vi è per il futuro un’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, ad una funzione compensativa, secondo le scelte comuni effettuate durante la vita coniugale e quindi in base a dati legati al passato, nonché ad una funzione perequativa, al fine di sanare le disuguagliane reddituali dovute alle scelte compiute insieme dai coniugi.

Anche nell’analisi di eventuali richieste di revisione dell’assegno, potrebbe esserci perciò una rimodulazione che porti a caducare esclusivamente la parte assistenziale del contributo economico lasciando intatte le componenti compensativa e perequativa dell’assegno.

Non essendo riconosciuta più un’esclusiva funzione assistenziale, la natura del contributo economico analizzato esce dunque dal novero dei diritti indisponibili puri; proprio per la natura composita e le varie funzioni dell’assegno divorzile, ragguardevole teoria dottrinale definisce tali diritti come “relativamente indisponibili” (cfr. Prof. Avv. C. Cecchella), diritti che sarebbero disponibili solo una volta sorti.