Riconoscimento alla nascita di entrambe le mamme per figli di coppie di donne: la sentenza della Corte Costituzionale n. 68 depositata il 22 maggio 2025

Negli ultimi anni, sempre più coppie di donne scelgono di avere un figlio attraverso percorsi di procreazione assistita o altre modalità, affrontando spesso questioni legali legate al riconoscimento dei diritti di entrambe le mamme. Uno dei temi più delicati e importanti riguarda il riconoscimento alla nascita di entrambe le mamme, affinché il legame genitoriale sia riconosciuto e tutelato per entrambe.

Fino ad oggi, poteva procedere al riconoscimento volontario solo la madre biologica, mentre la madre intenzionale doveva ricorrere all’adozione del bambino tramite il cosiddetto procedimento di adozione in casi particolari. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/2025 ha sancito che il principio di tutela della genitorialità deve essere esteso anche alle coppie di donne, riconoscendo il diritto di entrambe le mamme di essere legalmente riconosciute come genitori del proprio figlio, anche se il riconoscimento non è stato effettuato al momento della nascita. In altre parole, la sentenza afferma che le norme italiane devono essere interpretate e applicate in modo da garantire pari diritti a tutte le tipologie famiglie, senza discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o sulla composizione familiare.

Secondo la Corte costituzionale, l’articolo 8 della legge numero 40 del 2004 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il bambino nato in Italia da una coppia di donne, che ha fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero, sia riconosciuto anche dalla madre che non lo ha partorito ma ha dato il suo consenso alla fecondazione eterologa.

Nella sentenza di oggi, i giudici non hanno consentito la PMA in Italia alle coppie di donne (poiché il procedimento che stavano esaminando non riguardava questo aspetto). Tuttavia, hanno stabilito che se le coppie lesbiche fanno l’inseminazione eterologa all’estero, deve valere anche per loro quanto previsto per le coppie eterosessuali: cioè che la seconda mamma che dà il consenso alla fecondazione diventa immediatamente il secondo genitore del bambino che nascerà in Italia e deve essere riconosciuta all’anagrafe alla nascita, senza bisogno di ricorrere alla stepchild adoption (come avveniva finora).

Secondo i giudici, il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello status di figlio di entrambe le madri, costringendo la madre intenzionale a rivolgersi al tribunale per procedere con l’adozione in casi particolari, è una prassi discriminatoria e lesiva dei diritti dei bambini.

Dopo questa pronuncia, le coppie di donne potranno quindi richiedere il riconoscimento legale di entrambe le madri come genitori del bambino, anche se tale riconoscimento non è avvenuto al momento della nascita. Questo potrà avvenire attraverso procedure giudiziarie o, in alcuni casi, mediante accordi volontari presso gli uffici dello stato civile, in conformità con le nuove indicazioni fornite dalla Corte.

In una sentenza separata, la n. 69, pubblicata anch’essa il 22 maggio 2025, la Corte ha invece confermato il divieto di PMA per le donne single, ritenendolo una scelta del legislatore volta a tutelare i futuri nati. Tuttavia, ha precisato che non ci sono ostacoli costituzionali a un’eventuale apertura futura della PMA anche a famiglie diverse da quelle oggi previste.

Il diritto degli ascendenti

Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti.

In ambito familiare, i rapporti tra nonni e nipoti rivestono un’importanza affettiva e sociale rilevante. Il nostro ordinamento giuridico riconosce esplicitamente il diritto degli ascendenti a mantenere un legame stabile e significativo con i nipoti, anche in caso di crisi o rottura del nucleo familiare originario. Questo principio si fonda sulla tutela del superiore interesse del minore, come sancito dall’art. 315-bis del Codice Civile e dall’art. 337-ter c.c.

Tale diritto trova esplicito fondamento normativo nell’art. 317-bis del codice civile che stabilisce: “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.

Significativa è una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, valutando funzionale all’interesse dei minori la frequentazione con gli ascendenti, ha ritenuto che i nonni hanno diritto a vedere i nipoti anche senza i genitori (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 marzo 2025, n. 6658).

La legge prevede l’intervento del giudice in presenza di un concreto ostacolo alla relazione tra nonni e nipoti. L’azione può essere promossa dagli stessi ascendenti, e sarà il tribunale a valutare se la frequentazione sia effettivamente conforme all’interesse del minore.

Non esiste infatti un diritto assoluto alla frequentazione: il rapporto con i nonni è considerato importante, ma sempre subordinato al benessere psicofisico del minore. Ad esempio, nei casi in cui vi siano forti conflitti familiari o situazioni che possano generare disagio per il minore, il giudice può limitare o escludere i contatti. Infatti recente giurisprudenza di merito ha sancito che qualora la frequentazione con i nonni si traduca in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo, nel bilanciamento tra i due diritti, entrambi garantiti, il diritto dei nonni è destinato a soccombere in relazione al superiore interesse del minore (Tribunale per i Minorenni di Napoli, sent. 4 aprile 2025).

Spesso può accadere che i rapporti tra nonni e nipoti vengano compromessi in caso di separazione o divorzio dei genitori, o di affidamento esclusivo a uno di essi. Anche in questi contesti, gli ascendenti possono ricorrere al tribunale per chiedere un provvedimento che assicuri la possibilità di vedere e frequentare i nipoti.

La giurisprudenza ha infatti più volte ribadito che i nonni rappresentano una figura di riferimento stabile e affettuosa, utile alla crescita equilibrata del minore, e che l’allontanamento da essi può costituire un danno affettivo.

E’ quindi riconosciuto agli ascendenti un vero e proprio diritto autonomo, distinto da quello dei genitori, la cui tutela può essere esercitata anche giudizialmente nel caso in cui venga leso o impedito.

La regolamentazione della responsabilità genitoriale: un quadro giuridico aggiornato

La responsabilità genitoriale rappresenta uno dei pilastri fondamentali del diritto di famiglia, regolamentando i diritti dei figli e i doveri dei genitori nei loro confronti. Con l’evoluzione della società e delle normative, questa materia si è arricchita di sfumature e approfondimenti che richiedono un’attenta analisi.

La responsabilità genitoriale, come espresso negli articoli 315-bis e 337-ter del codice civile, comprende l’insieme dei doveri genitoriali e dei diritti del minore relativamente alla cura, all’educazione, al mantenimento, all’istruzione e all’assistenza morale di quest’ultimo. È un principio che mira a garantire il benessere del bambino, ponendo sempre al centro l’interesse superiore del minorenne.

Negli ultimi anni, la normativa sul diritto di famiglia ha subito importanti modifiche, anche in risposta alle nuove esigenze sociali promuovendo in particolare soluzioni condivise e accordi tra le parti anche fuori dal tribunale. La recente giurisprudenza ha sottolineato inoltre l’importanza di un approccio flessibile e orientato sempre al benessere del bambino in ogni situazione successiva alla cessazione della convivenza tra i genitori. Non esistono soluzioni standardizzate per casi prestabiliti ma ogni diversa situazione familiare deve essere analizzata nello specifico.

Ad esempio un figlio in età prescolare non deve necessariamente essere collocato prevalentemente dalla madre. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1486 del 21 gennaio 2025 ha sancito che le statuizioni sull’affidamento e il collocamento dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.

La giurisprudenza degli ultimi anni sottolinea poi l’importanza di tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità, previsto dall’art. 337-ter c.c., cioè il diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori anche in situazioni di separazione e/o di conflitto. Peraltro, tale rapporto coinvolge anche parenti meno vicini: devono essere infatti conservati rapporti significativi anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale e in particolare con gli ascendenti. È fondamentale quindi che l’avvocato assista i clienti nel definire modalità di affidamento, mantenimento e visite, sempre tenendo presente il principio dell’interesse superiore del minore.

La capacità di negoziazione e di mediazione dei professionisti rappresenta quindi un valore aggiunto in questa materia favorendo soluzioni individualizzate, condivise e durature.